Sentenza del 06/06/2016 n. 187 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il rimborso di IRPEG, IRAP, IVA, interessi e sanzioni versati in relazione alla ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché direttamente utilizzati per attività delittuose. La pretesa fiscale era stata definita mediante conciliazione giudiziale. Successivamente, con sentenza penale definitiva, gli amministratori erano stati assolti perché il fatto non sussiste. La società invocava l'art. 8 del D.L. n. 16/2012, che consente il rimborso delle maggiori imposte quando venga meno, per effetto dell'assoluzione definitiva, il presupposto penale dell'indeducibilità dei costi, anche per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma. L'Agenzia sosteneva invece che la conciliazione avesse reso definitivo l'accertamento e impedisse il rimborso.
La decisione
L'appello è stato accolto e la decisione di primo grado è stata integralmente riformata. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 8 del D.L. n. 16/2012 anche quando la pretesa tributaria sia stata definita mediante conciliazione, poiché il diritto al rimborso nasce dalla successiva sentenza penale definitiva di assoluzione e non costituisce un'applicazione retroattiva della norma. La conciliazione e il giudicato tributario non impediscono il rimborso quando venga meno il presupposto stesso dell'accertamento fiscale. È stato disposto il rimborso delle imposte, degli interessi e delle sanzioni versate, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
«Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione [...] e dei relativi interessi.»
La norma consente il rimborso delle maggiori imposte e dei relativi interessi quando l'indeducibilità dei costi dipendeva dalla loro diretta utilizzazione per attività delittuose e intervenga una sentenza penale definitiva di assoluzione. La disciplina si applica anche a fatti anteriori, salvo che i provvedimenti fiscali fondati sulla disciplina previgente siano già divenuti definitivi; secondo la sentenza, tale limite non impedisce il rimborso quando l'assoluzione penale sopravvenga e la pretesa sia stata definita mediante conciliazione.
Art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
«Nella determinazione dei redditi [...] non sono ammessi in deduzione i costi e le spese [...] direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo [...]».
La disposizione costituisce la base dell'indeducibilità dei costi collegati direttamente ad attività delittuose. Se il reato risulta definitivamente insussistente, viene meno il presupposto dell'indeducibilità e può sorgere il diritto al rimborso.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 3 agosto 2012
«Il rimborso stesso compete anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia definito la pretesa attraverso il ricorso agli istituti definitori [...]».
La circolare riconosce, in via eccezionale, la possibilità di ottenere il rimborso anche quando la pretesa sia stata definita tramite strumenti deflativi o conciliativi, purché intervenga una sentenza penale definitiva favorevole e sia dimostrato il collegamento tra i costi contestati e la pretesa fiscale.
Art. 395 c.p.c.
Nessuna citazione testuale ulteriore riportata.
Le ipotesi di revocazione straordinaria del giudicato sono richiamate per evidenziare che anche l'intangibilità delle decisioni definitive ammette correttivi quando emergano fatti o elementi incompatibili con la decisione originaria.
Artt. 1973, 1974 e 1975 c.c.
Nessuna citazione testuale ulteriore riportata.
Le norme sull'annullamento o sull'incidenza di fatti sopravvenuti rispetto alla transazione sono utilizzate per sostenere il parallelismo tra giudicato e conciliazione: anche una definizione negoziale della lite non può necessariamente impedire la restituzione quando venga meno il fondamento sostanziale dell'accordo.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria fondata sull'esistenza di un reato viene meno per una sentenza penale definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste, il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte, degli interessi e, secondo l'interpretazione richiamata, delle sanzioni pagate.
- La definizione del contenzioso mediante conciliazione tributaria o altro istituto deflativo non esclude automaticamente il rimborso previsto dalla normativa speciale, se l'assoluzione penale elimina il presupposto dell'accertamento.
- Il diritto al rimborso nasce dalla sentenza penale assolutoria sopravvenuta; pertanto, l'applicazione della disciplina a fatti o accertamenti anteriori non è necessariamente retroattiva.
- È essenziale dimostrare l'identità sostanziale tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli posti a fondamento della ripresa fiscale, nonché il collegamento quantitativo tra i costi contestati, le maggiori imposte e le sanzioni versate.
- La soluzione dipende dalla specifica formulazione della norma applicabile, dall'esito penale e dal grado di definitività della pretesa fiscale; la sentenza rappresenta quindi una guidance favorevole, ma non sostituisce la verifica del singolo caso e dei termini procedurali per la richiesta di rimborso.
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