Sentenza del 06/06/2016 n. 129 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - Contabilità nazionale e degli enti pubblici - Riduzioni da applicare ai Comuni dal 2013sul fondo sperimentale di riequilibrio e perequativo - Attività "unilaterale" svolta attraverso decretazione ministeriale - Esclusione - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava la riduzione dei trasferimenti erariali disposta per il 2013 dal decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2013, calcolata sulla media delle spese per consumi intermedi sostenute nel triennio 2010-2012. Il TAR Lazio ha censurato l'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 perché consentiva allo Stato di determinare unilateralmente i tagli senza coinvolgere la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e senza fissare un termine per l'adozione del decreto. Ciò poteva compromettere l'autonomia finanziaria comunale, la tempestiva predisposizione dei bilanci e il buon andamento amministrativo; inoltre, il criterio dei consumi intermedi poteva penalizzare i Comuni che sostenevano maggiori spese per servizi ai cittadini, non necessariamente quelli meno efficienti.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente alla parte in cui, per la determinazione delle riduzioni da applicare ai singoli Comuni nel 2013, non prevedeva alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati né un termine per l'adozione del decreto ministeriale. La Corte ha precisato che l'obiettivo statale di contenimento della spesa è legittimo e che il criterio dei consumi intermedi non è di per sé incostituzionale, ma può essere utilizzato solo nell'ambito di procedure cooperative e, in particolare, dopo tentativi infruttuosi di concertazione. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Le quote da imputare a ciascun Comune sono «determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE».
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva ogni coinvolgimento degli enti territoriali e non fissava un termine per il decreto ministeriale di riparto delle riduzioni.
Articoli 3, 97 e 119 della Costituzione
La Corte ha ritenuto violati i principi di ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali. La distribuzione dei sacrifici finanziari deve prevedere forme di collaborazione istituzionale e deve avvenire con tempi compatibili con la predisposizione dei bilanci comunali.
Art. 1, comma 380, lettere d) ed e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
La legge ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio e istituito il Fondo di solidarietà comunale. Per il 2013 si è verificata una fase transitoria, ma tale carattere eccezionale non ha consentito di derogare ai principi di collaborazione e tutela dell'autonomia finanziaria.
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Disciplina il federalismo fiscale municipale e prevedeva il Fondo sperimentale di riequilibrio, successivamente soppresso dalla legge di stabilità 2013.
Massime di principio
- Lo Stato può imporre obiettivi di riduzione della spesa agli enti locali, ma deve normalmente coinvolgerli nella distribuzione concreta dei sacrifici, anche se conserva strumenti decisionali unilaterali in caso di mancato accordo.
- L'assenza di qualsiasi procedura di concertazione è illegittima quando incide sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali; la collaborazione non può essere esclusa a priori.
- Un criterio quantitativo apparentemente neutro, come la spesa per consumi intermedi, può essere irragionevole se comprende anche costi per servizi ai cittadini e non soltanto spese di funzionamento o inefficienze.
- Le riduzioni di trasferimenti devono essere determinate entro un termine certo e sufficientemente anticipato, così da consentire agli enti di predisporre correttamente il bilancio e programmare le proprie funzioni.
- In situazioni analoghe, la legittimità del taglio finanziario va valutata non solo in base all'ammontare della riduzione, ma anche in base al procedimento seguito, ai criteri di riparto e alla possibilità concreta per l'ente di conoscere tempestivamente le risorse disponibili.
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