Sentenza del 06/06/2016 n. 1556 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - pubblicità - insegna pubblicitaria - sportello Postamat - non è tale - art. 17, lett. b), d.lgs. n. 507/93 - si applica - esenzione - è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa scritta "Postamat" non è stata considerata un'insegna pubblicitaria, poiché ha la funzione di segnalare al pubblico la presenza dello sportello automatico e non di promuovere o pubblicizzare un'attività commerciale. Di conseguenza, si applica l'esenzione prevista dall'art. 17, lett. b), del d.lgs. n. 507/1993 e l'imposta non è dovuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione della scritta "Postamat" apposta in corrispondenza degli sportelli automatici degli uffici postali. Si discuteva se tale scritta costituisse un'insegna pubblicitaria soggetta a imposta oppure un semplice avviso al pubblico, funzionale a indicare la presenza dello sportello di prelievo. È stata richiamata l'analogia con gli sportelli Bancomat, per i quali l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la non tassabilità.
Norme richiamate
Art. 17, lett. b), d.lgs. n. 507/1993
Prevede l'esenzione dall'imposta per le forme di comunicazione che, per caratteristiche e funzione, non costituiscono pubblicità imponibile. Nel caso esaminato, l'esenzione è stata ritenuta applicabile alla scritta "Postamat".
Art. 13, lett. b), d.lgs. n. 507/1993
Richiamato in relazione alla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e alla distinzione tra messaggi pubblicitari e indicazioni meramente informative o identificative.
Risoluzione dell'Amministrazione finanziaria n. 2/DF del 24 aprile 2009
Riconosce la non tassabilità delle indicazioni relative agli sportelli Bancomat; tale principio è stato applicato per analogia agli sportelli Postamat.
Massime di principio
- Un'indicazione collocata presso uno sportello automatico può essere considerata informativa e non pubblicitaria quando serve esclusivamente a segnalare al pubblico la presenza e la funzione del servizio.
- La tassabilità dipende dalla funzione concreta del messaggio: se prevale la finalità di orientamento o identificazione del servizio, anziché quella promozionale, può trovare applicazione l'esenzione.
- Il principio riconosciuto per i Bancomat può essere esteso a dispositivi analoghi, come gli sportelli Postamat, quando la segnalazione ha caratteristiche e funzione equivalenti.
- La semplice presenza del nome o del marchio dell'operatore non rende automaticamente il messaggio un'insegna pubblicitaria, se l'indicazione è strettamente necessaria per individuare il servizio accessibile al pubblico.
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