Sentenza del 06/06/2016 n. 1557 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tributi locali - contributi a consorzi di bonifica - pendenza in giudizio - art. 68, d.lgs. n. 546/92 - riscossione per l'intero - non è ammessa - illegittimità provvedimento - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento di riscossione per l'intero importo è stato ritenuto illegittimo perché contrario all'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue l'annullamento o comunque l'inefficacia dell'intimazione nella parte eccedente i limiti di riscossione consentiti durante la pendenza del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento per l'intero ammontare dei contributi di bonifica, poiché il tributo non era ancora definitivo e risultava pendente un giudizio. In base all'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, durante il contenzioso tributario la riscossione deve rispettare i limiti previsti dalla norma e, dopo la sentenza di primo grado, può riguardare soltanto i due terzi del tributo.
Norme richiamate
Art. 68 del d.lgs. n. 546/1992
Dopo la sentenza di primo grado, la riscossione è possibile solo per i due terzi.
La norma disciplina in via generale la riscossione dei tributi durante la pendenza del processo tributario. Se il tributo non è definitivo, l'ente non può pretendere l'intero importo, ma deve rispettare la percentuale riscuotibile prevista in relazione allo stato del giudizio.
Massime di principio
- Quando un tributo locale è ancora oggetto di contenzioso, la riscossione non può avvenire automaticamente per l'intero importo: occorre applicare i limiti stabiliti dall'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992.
- Dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, l'ente può procedere alla riscossione soltanto nei limiti consentiti dalla legge, indicati in questo caso nei due terzi del tributo.
- Un'intimazione che richieda il pagamento dell'intero tributo non definitivo è illegittima nella parte eccedente la quota riscuotibile e può essere impugnata dal contribuente.
- La pendenza del giudizio non impedisce ogni riscossione, ma impone una riscossione frazionata e proporzionata allo stato del processo.
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