Sentenza n. 2766/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1439/2025, depositata e resa pubblica il 28.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3412/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1439/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi. La sentenza civile era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 30 luglio 2025, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero a una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione e impone a quest’ultima di far conseguire concretamente alla ricorrente l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava alcun adempimento ministeriale, il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l’insediamento su istanza della ricorrente e l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di proporre l’azione di ottemperanza; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza civile passata in giudicato che riconosce a un privato un’utilità nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo dell’ottemperanza quando l’Amministrazione non vi dia esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta non soltanto a compiere attività meramente formali, ma a far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudicato civile.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando previsto, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.
- In presenza di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.
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