Cassazione Civile, Ordinanza n. 11687/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione Modello Unico 2008, relativa al periodo d’imposta 2007, con recupero di un credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato dalla società. In primo grado la cartella fu annullata per difetto di motivazione; in appello la CTR del Lazio riformò la decisione ritenendo la cartella chiara e legittima perché riferita alla correzione di un errore materiale o di calcolo, essendo il credito esposto non riscontrabile né nella dichiarazione né in quelle pregresse. La società propose anche revocazione della sentenza di appello deducendo un contrasto con giudicato esterno formatosi su una decisione relativa all’anno d’imposta 2006; la CTR accolse la revocazione e rigettò l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorse per cassazione contro la decisione sulla revocazione sostenendo che il presunto giudicato riguardava una diversa annualità d’imposta e una questione procedurale distinta, sicché mancavano i presupposti dell’art. 395, n. 5, c.p.c. La società propose a sua volta ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, lamentando motivazione apparente e omessa considerazione del giudicato esterno, nonché violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la cartella recuperato il credito senza avviso di accertamento e, nel loro dire, oltre i limiti del controllo automatizzato.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva accolto la revocazione, rilevando che il giudicato esterno invocato non era opponibile perché riguardava una diversa annualità d’imposta e perché, comunque, l’eccezione di giudicato era stata dedotta nel giudizio di merito senza che la CTR vi si pronunciasse, con conseguente error in procedendo da far valere con ricorso per cassazione e non con revocazione. Per tale ragione la sentenza n. 6250/2019 è stata cassata senza rinvio, essendo inammissibile il rimedio revocatorio esperito. Quanto al ricorso della società avverso la sentenza di appello originaria, la Corte lo ha rigettato: ha escluso il vizio di motivazione apparente, ha disatteso l’eccezione di giudicato esterno per difetto di identità di rapporto tributario tra annualità diverse e ha ritenuto inammissibili le censure nuove o non pertinenti rispetto alla motivazione impugnata; inoltre ha ribadito la legittimità del disconoscimento del credito d’imposta in sede di controllo automatizzato quando il rilievo sia meramente cartolare e fondato su riscontri obiettivi dei dati dichiarativi. La contribuente è stata condannata alle spese solo del giudizio sul ricorso dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato sul ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo automatizzato e il recupero del credito d’imposta quando l’intervento dell’Ufficio sia meramente cartolare e fondato su riscontri obiettivi dei dati dichiarativi, senza apprezzamenti valutativi.
art. 395, primo comma, n. 5, c.p.c.
il contrasto di giudicati richiede identità di soggetti e di oggetto; non ricorre se il precedente giudicato riguarda una diversa annualità d’imposta o un rapporto tributario diverso.
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
richiama nel processo tributario il rimedio revocatorio per contrasto di giudicati, soggetto ai presupposti stringenti dell’art. 395 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
nel procedimento camerale la parte che non abbia depositato un vero controricorso nei termini non può compiere attività processuali ulteriori oltre la scadenza del termine per il controricorso.
art. 335 c.p.c.
può applicarsi in via analogica la riunione dei giudizi connessi, anche se relativi a provvedimenti distinti, quando l’esito dell’uno può incidere sull’altro.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente può essere superata quando la questione di diritto sia definibile direttamente in cassazione senza rinvio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
le censure di violazione di legge devono essere pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non introdurre questioni nuove.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, in presenza di questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti, di decidere nel merito evitando il rinvio.
art. 132 c.p.c.
la motivazione apparente non giustifica l’accoglimento se la questione sottostante è comunque infondata e definibile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno è opponibile solo se tra i due giudizi vi è identità di soggetti e di oggetto, cioè se il secondo riguarda il medesimo rapporto tributario già definito; non opera, di regola, tra annualità d’imposta diverse, perché ciascun periodo d’imposta dà luogo a un’obbligazione autonoma.
- Se l’eccezione di giudicato è stata già proposta nel merito e il giudice d’appello non vi ha pronunciato, il vizio è un error in procedendo da far valere con ricorso per cassazione; non è corretto utilizzare la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. per colmare tale omissione.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 legittima il recupero del credito d’imposta quando l’irregolarità sia desumibile in modo cartolare dai dati dichiarati e non richieda valutazioni discrezionali o accertamenti ulteriori.
- In cassazione sono inammissibili le censure nuove o non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, specie quando presuppongano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito quando, accertato il vizio denunciato o l’omissione, la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori indagini fattuali.
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