Cassazione Civile, Ordinanza n. 18801/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel corso di un giudizio di divorzio una parte aveva ottenuto in via provvisoria l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente il magistrato aveva revocato l'ammissione e rigettato anche l'istanza di liquidazione del compenso del difensore, ritenendo non correttamente compilata l'autodichiarazione reddituale: secondo il provvedimento di revoca, non risultava una specifica indicazione del reddito complessivo, comprensivo dei redditi esenti, e nella domanda era stato indicato solo di essere disoccupata e di vivere con i genitori che la sostenevano economicamente. In opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 il Tribunale aveva confermato la revoca, escludendo che tali dichiarazioni fossero idonee a integrare l'indicazione numerica del reddito e negando rilievo a presunzioni o integrazioni successive. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita conferma della revoca sulla base di ragioni diverse da quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato; violazione degli artt. 74 e 76 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 24 Cost. per omesso esame di una pagina dell'istanza ove sarebbe stato indicato il reddito pari a zero; violazione degli artt. 79, comma 3, e 123 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 24 Cost. per mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni istruttorie; violazione dell'art. 136 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 24 Cost. per aver confermato la revoca senza i presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il quinto. Ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel procedimento di opposizione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve attivare i poteri istruttori officiosi, non essendo preclusa all'interessato la produzione di documenti o l'allegazione di informazioni necessarie ai fini della decisione; l'omessa o incompleta indicazione reddituale nell'autodichiarazione non giustifica di per sé la revoca in assenza di un accertamento effettivo dei presupposti del beneficio.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la difesa personale del primo ricorrente
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
norma sul rito camerale applicabile ratione temporis
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento in camera di consiglio
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
richiamo al testo processuale applicabile ratione temporis
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
base dell'opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato
art. 112 c.p.c.
dedotto come violato per asserita decisione ultra/extra petita rispetto alla revoca originaria
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel motivo sul presupposto reddituale per l'ammissione al beneficio
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
ai fini del reddito rilevano anche redditi esenti da IRPEF e soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva
art. 24 Cost.
invocato a sostegno del diritto di difesa e dell'effettività dell'accesso al patrocinio
art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per sostenere la necessità di chiedere chiarimenti o integrazioni sulla domanda
art. 123 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme all'art. 79 per sostenere la possibilità di integrazioni e chiarimenti
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina la revoca dell'ammissione al patrocinio in caso di sopravvenute modifiche reddituali o insussistenza originaria dei presupposti
art. 127 d.P.R. n. 115 del 2002
regola la verifica dell'esattezza delle dichiarazioni reddituali e la possibilità di richiesta di revoca da parte dell'ufficio finanziario
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato come norma del rito dell'opposizione
art. 91 c.p.c.
richiamato solo sul capo accessorio delle spese, poi assorbito
art. 2697 c.c.
non citato espressamente, ma la Corte valorizza il tema della prova dei presupposti del beneficio
art. 24 Cost.
il procedimento deve consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa mediante verifica istruttoria dei presupposti del patrocinio
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non può limitarsi a un rilievo meramente formale di incompletezza dell'autodichiarazione reddituale, ma deve verificare in concreto la sussistenza o meno dei presupposti per il beneficio.
- L'omessa indicazione numerica di un reddito nell'istanza di ammissione non integra, di per sé sola, un motivo automaticamente sufficiente di revoca, occorrendo un accertamento effettivo sull'insussistenza dei requisiti reddituali.
- Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, la natura dell'accertamento riguarda sia l'"an" sia il "quantum" del requisito reddituale; perciò il giudice deve poter utilizzare poteri istruttori officiosi e non può considerare preclusa la produzione documentale o l'allegazione di dati integrativi da parte dell'interessato.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato presuppone la verifica della reale insussistenza dei requisiti di legge o della sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, non potendo fondarsi su mere insufficienze formali della domanda quando i dati sostanziali siano suscettibili di chiarimento.
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