Cassazione Penale, Sentenza n. 37494/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro relativa al reato di furto di legname pluriaggravato. Il ricorrente deduceva vizio motivazionale per presunto travisamento della prova (sostenendo di essersi unito in modo occasionale dopo la sottrazione della legna), contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo e delle circostanze aggravanti richiamate (art.625, comma 1, nn.2 e 7 c.p.) e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici, non confrontati con la decisione impugnata e privi di critica specifica alle argomentazioni di merito. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello, anche in relazione alle prove testimoniali e al fatto che il ricorrente era stato sorpreso nell'autovettura con il legname appena tagliato e gli strumenti da taglio. Ha confermato la riconducibilità delle aggravanti (tra cui la violenza sulle cose per il taglio del tronco e l'esposizione della cosa alla pubblica fede) sulla base della giurisprudenza di legittimità citata. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicazione di art.131‑bis c.p., perché la fattispecie di furto pluriaggravato rientra nella forchetta edittale (da 3 a 10 anni) che esclude la causa di non punibilità secondo i commi 1 e 4 di art.131‑bis. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.625 c.p. (furto pluriaggravato)
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie del furto pluriaggravato; la forchetta edittale prevista (3-10 anni) impedisce l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131‑bis c.p.
art.62 n.4 c.p. (circostanze attenuanti)
La Corte d'Appello aveva riconosciuto circostanze attenuanti generiche prevalenti su alcune aggravanti; la Cassazione non ha rilevato vizio nella valutazione.
art.131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, riforma Cartabia)
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità poiché la fattispecie contestata rientra in una forchetta edittale esclusa dai limiti previsti dall'art.131‑bis (commi 1 e 4).
art.616 c.p.p. (conseguenze della dichiarazione di inammissibilità)
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dispone la condanna alle spese e può irrogare la sanzione pecuniaria prevista; non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. sez.5, n.3788/2020 Pirnaci; sez.5, n.11000/2019 PMT/Trovato; sez.4, n.11158/2018 Chiaravalloti)
I precedenti giurisprudenziali confermano che il taglio e la recisione del tronco possono integrare la circostanza aggravante della violenza sulle cose e che l'esposizione della cosa alla pubblica fede può sussistere anche se originaria e naturale, giustificando il riconoscimento delle aggravanti nella fattispecie.
Massime di principio
- La presenza dell'imputato vicino a cose appena sottratte e con strumenti atti al taglio costituisce elemento probatorio forte di partecipazione al furto; eccezioni basate su presunte partecipazioni successive devono essere provate in modo specifico e non generico.
- La recisione di un albero infisso al suolo può integrare la circostanza aggravante della violenza sulle cose; la giurisprudenza ammette l'aggravante anche quando l'esposizione della cosa alla pubblica fede sia 'originaria' e non frutto di destinazione umana.
- Le doglianze in Cassazione devono essere motivate puntualmente e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili.
- La causa di non punibilità prevista da art.131‑bis c.p. non è applicabile se il reato rientra in una forchetta edittale espressamente esclusa dalla norma (verificare sempre intervallo di pena applicabile).
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o genericità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; è importante valutare il rischio economico prima di proporre ricorso privo di fondamento specifico.
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