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Sentenza

Sentenza n. 7367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 208/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TRGA di Bolzano n. 208/2025, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso della precedente proprietaria e delle eredi e respinto quello degli altri ricorrenti; in primo grado erano impugnate le deliberazioni comunali e provinciali del 2023-2024 di variante al PUC, con destinazione di alcune particelle a parco giochi, parcheggio pubblico, verde pubblico, ampliamento di un’isola stradale e prolungamento di una pista ciclabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti territoriali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado. Con il primo motivo contestavano il difetto di legittimazione al ricorso della precedente proprietaria, richiamando la sua pregressa titolarità dell’impresa e i rapporti e le istanze intrattenuti con la Provincia, inclusa la partecipazione alla procedura di vendita dell’area. Con il secondo deducevano violazione dell’art. 21 della legge provinciale n. 9/2018, delle norme di attuazione del PUC e del regolamento edilizio comunale, nonché della sentenza della Corte d’appello di Bolzano n. 57/2010: sostenevano che le amministrazioni avrebbero dovuto sostituire i parcheggi privati perduti per effetto dell’esproprio e che la variante avrebbe impedito ampliamenti e persino interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili per carenza di parcheggi pertinenziali. Con il terzo e il quarto motivo denunciavano contraddittorietà, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che le interlocuzioni e gli atti amministrativi precedenti avevano generato un affidamento qualificato sull’acquisto della particella provinciale 674/10 e che la scelta pianificatoria pregiudicava le attività economiche esistenti. Con il quinto lamentavano che il parcheggio pubblico fosse isolato e scarsamente utile per la cittadinanza, che mancassero un’analisi del fabbisogno e dell’uso esistente e una valutazione delle alternative. Con l’ultimo motivo deducevano violazione del giudicato formatosi sulle sentenze relative alla diversa particella 677/11. Il Comune e la Provincia avevano inoltre eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e il difetto di interesse al ricorso originario.

La decisione

L’appello è respinto nel merito; il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità in applicazione del principio della ragione più liquida. È confermata la declaratoria di difetto di legittimazione della precedente proprietaria e delle eredi: al momento del ricorso e della decisione la prima non aveva più rapporti giuridici con la particella provinciale né con gli immobili interessati, e la pregressa titolarità, le attività imprenditoriali svolte in passato e le interlocuzioni con l’amministrazione non soddisfacevano il requisito dell’attualità delle condizioni dell’azione. È respinta la censura sulla pretesa violazione delle norme in materia di parcheggi e della sentenza civile: l’art. 21 della legge provinciale n. 9/2018 ha carattere programmatico e non impone direttamente alle amministrazioni di creare o assegnare parcheggi a servizio esclusivo di attività private; le regole invocate attengono alla fase edilizia e alle nuove costruzioni, non alla pianificazione. La sentenza della Corte d’appello aveva determinato l’indennità di esproprio e i danni, senza imporre la cessione di un terreno sostitutivo. La variante, inoltre, prevedeva parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze e la scelta di destinare a tale uso un’area già pubblica e attrezzata non è stata ritenuta irragionevole, illogica o sproporzionata, nell’ambito dell’ampia discrezionalità pianificatoria. Sono respinte congiuntamente le doglianze di difetto di istruttoria e motivazione, manifesta ingiustizia e lesione dell’affidamento: le interlocuzioni politiche, le proposte, il nulla osta tecnico e gli atti relativi alla procedura di vendita, generici, non provenienti da organi competenti a disporre del patrimonio o successivamente annullati, non dimostravano un impegno formale della Provincia a trasferire la particella 674/10. L’istruttoria e la motivazione davano conto dell’interesse pubblico al potenziamento della sosta e alla mobilità sostenibile; la destinazione pubblica poteva inoltre giovare indirettamente alle attività vicine, i cui clienti avrebbero potuto utilizzare i parcheggi senza costi di acquisto e manutenzione per i privati. È respinta anche la censura di violazione del giudicato: le precedenti sentenze riguardavano la particella 677/11, acquistata dai privati e destinata a uso pubblico in contrasto con una posizione consolidata e con un affidamento ingenerato dal Comune; qui la particella 674/10 è di proprietà provinciale e non esisteva una posizione giuridica consolidata né un precedente formale disinteresse dell’amministrazione al suo uso pubblico. Le appellanti sono condannate in solido a rifondere le spese del grado al Comune e alla Provincia, per complessivi 6.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21 l.p. 9/2018

    Il Collegio anzitutto condivide l’assunto del T.R.G.A. secondo cui l’art. 21 L.P. n. 9/2018 (il quale stabilisce “La Provincia disciplina con norme regolamentari in materia urbanistica, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia ed urbanistica degli insediamenti e delle attività produttive e dei servizi, tenendo conto degli abitanti serviti e dell’utenza di riferimento, nonché dei requisiti di qualità prestazionale dei servizi medesimi”) ha natura meramente programmatica, finalizzata ad assolvere la funzione di indicare le linee generali degli scopi futuri e, per ciò stesso, è priva di carattere precettivo e/o self executing, non potendosi dal tenore letterale della norma ricavare alcun obbligo a carico delle amministrazioni, di attivarsi in via diretta a sopperire, prevedere o creare posti auto da destinarsi a servizio esclusivo delle attività imprenditoriali private in assenza della prevista disciplina regolamentare.

    La disposizione ha natura programmatica e non è direttamente precettiva o self-executing: in assenza della disciplina regolamentare attuativa non fonda un obbligo delle amministrazioni di predisporre parcheggi destinati in via esclusiva alle attività private.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello va respinto nel merito, prescindendosi, per il principio della ragion più liquida (Cons. St., Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5), dai profili di inammissibilità analiticamente riproposti in limine litis dalle amministrazioni intimate, per le ragioni sostanziali, ed assorbenti, di cui ora si dirà.

    La censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non viene decisa: il giudice può prescinderne e respingere direttamente l’impugnazione nel merito quando le ragioni sostanziali sono assorbenti.

  • art. 112 c.p.a.

    Il Collegio, infine, reputa infondato anche l’ultimo mezzo di gravame nel quale si insiste nel contrasto delle delibere impugnate con il giudicato di cui alle sentenze del T.R.G.A. 225/2014 e di questo Consiglio n. 3009/2019.

    La censura di violazione del giudicato è esaminata e respinta perché le sentenze precedenti riguardavano una particella e una situazione giuridica differenti da quelle oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • La legittimazione e l’interesse a ricorrere devono sussistere in modo attuale sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; la pregressa titolarità di beni o attività e le interlocuzioni passate con l’amministrazione non bastano se al momento rilevante manca un rapporto giuridico con il bene o con l’attività incisi dall’atto.
  • Una disposizione che demanda a una futura disciplina regolamentare la definizione delle dotazioni territoriali ha carattere programmatico e non impone, prima dell’adozione della disciplina attuativa, un obbligo direttamente azionabile di creare o assegnare parcheggi pubblici al servizio esclusivo di attività private.
  • Gli obblighi di dotazione di parcheggi previsti per i nuovi fabbricati nella disciplina edilizia attengono alla fase di realizzazione degli interventi edilizi e non vincolano, di per sé, le scelte di pianificazione urbanistica.
  • Interlocuzioni politiche, manifestazioni d’intenti, atti di uffici non competenti a disporre del patrimonio e atti successivamente annullati non fondano un affidamento qualificato sul trasferimento di un bene pubblico in assenza di un impegno formale imputabile all’amministrazione competente.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito dal giudice; sono censurabili quando risultino illogiche, irragionevoli o sproporzionate, mentre la motivazione può dimostrare la legittimità della scelta dando conto dell’interesse pubblico perseguito e degli interessi coinvolti.
  • Il giudicato formatosi su una precedente variante urbanistica non si estende automaticamente a una successiva variante relativa a un bene diverso e a una situazione giuridica non consolidata: la rilevanza del precedente dipende dalla concreta identità dei presupposti e degli assetti giuridici.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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