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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15540/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, agendo in proprio, aveva convenuto davanti al Tribunale di Pescara la propria ex cliente per ottenere il pagamento di euro 7.160,90 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in una precedente controversia di lavoro, nella quale la cliente aveva agito contro l’azienda sanitaria per far valere il proprio diritto a essere trasferita in un’unità operativa e per contestare un provvedimento del datore di lavoro pubblico. La convenuta aveva eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del rito scelto, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara in favore di Lanciano e la prescrizione del credito, oltre a proporre domanda riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo applicabile il foro di Lanciano ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, sul presupposto che la cliente avesse agito come professionista. L’avvocato ha proposto ricorso per regolamento di competenza con due censure: violazione delle norme sul foro del consumatore, sostenendo la prevalenza del foro speciale del consumatore sulla disciplina del compenso professionale, e violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per avere il giudice di merito qualificato erroneamente la controparte come professionista anziché come consumatore-lavoratore subordinato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva declinato la competenza e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Pescara. Ha ritenuto che la cliente, pur essendo medico dirigente, avesse agito nella causa presupposta in qualità di lavoratrice subordinata e non nell’esercizio di un’attività professionale autonoma, sicché la controversia sugli onorari dell’avvocato ricadeva nel foro del consumatore, che è inderogabile e va rilevato anche d’ufficio. La causa deve essere riassunta davanti al Tribunale di Pescara, che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È la forma con cui è stato introdotto il giudizio di merito per il pagamento dei compensi professionali.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011

    La Corte ne esclude l’applicazione nel caso concreto, perché il rapporto va attratto nella disciplina del foro del consumatore.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005

    Prevede il foro esclusivo del consumatore, che prevale sulle altre regole di competenza territoriale e si applica anche alle controversie tra avvocato e cliente quando quest’ultimo abbia la qualità di consumatore.

  • art. 18 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente, ma la Corte risolve la questione sulla base della disciplina speciale del consumatore.

  • art. 38 c.p.c.

    L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere decisa allo stato degli atti; il giudice può svolgere solo un’eventuale istruzione sommaria se necessaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità dedotto per la denuncia di violazione di legge.

  • art. 2, lett. b), direttiva 93/13/CEE

    La nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va valutata in base a un criterio funzionale, verificando se il rapporto sia estraneo all’attività professionale o imprenditoriale.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005

    Serve a definire il consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta; il lavoratore subordinato non perde tale qualità per il solo fatto che la controversia riguardi la sua attività lavorativa.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra avvocato e cliente aventi ad oggetto il pagamento degli onorari, se il cliente è persona fisica che ha conferito l’incarico per una vicenda collegata a un rapporto di lavoro subordinato, egli conserva la qualità di consumatore e si applica il foro del consumatore.
  • Il foro del consumatore ha natura inderogabile e prevale sulle regole territoriali ordinarie o speciali eventualmente astrattamente applicabili alla domanda di pagamento del compenso professionale.
  • Ai fini della qualificazione come consumatore conta la funzione concreta del rapporto in cui l’incarico professionale si inserisce, non la qualifica formale o la mera appartenenza del cliente a un ordine o a una categoria professionale.
  • Nel decidere l’eccezione di incompetenza territoriale il giudice deve attenersi allo stato degli atti e può svolgere soltanto, se necessario, una limitata istruzione sommaria.
  • La qualità di lavoratore subordinato non è assimilabile a quella di imprenditore, commerciante, artigiano o professionista ai fini dell’esclusione della tutela consumeristica.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorieMandato
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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