Cassazione Penale, Sentenza n. 1177/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo 2023. L'appello, depositato l'8 aprile 2023, è stato dichiarato inammissibile perché mancavano i nuovi adempimenti formali introdotti dalla riforma (d.lgs. n.150/2022): la dichiarazione o elezione di domicilio depositata unitamente all'atto di impugnazione (art.581, comma 1-ter c.p.p.) e, nel caso di imputato giudicato in assenza, il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elevazione di domicilio (art.581, comma 1-quater c.p.p.). Il ricorrente ha censurato la valutazione sostenendo che una precedente elezione di domicilio e il mandato conferito in primo grado dovessero ritenersi efficaci, ha prospettato profili di violazione costituzionale (artt.3, 24, 27, 111 Cost.) e richiesto la rimessione alla Corte Costituzionale; ha inoltre invocato i rimedi di restituzione in termini (art.175 c.p.p.) e altre tutele previste dalla riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile, per le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (a partire dal 30.12.2022), la disciplina di cui all'art.581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.: gli adempimenti formali richiesti devono essere prodotti contestualmente all'atto di impugnazione e non possono essere sostituiti da precedenti dichiarazioni/e nomine o depositi anteriori alla sentenza. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, ritenendo che i nuovi requisiti di forma non comprimano illegittimamente il diritto di difesa ma perseguano legittime finalità di certezza della notificazione, di selezione in entrata delle impugnazioni e di effettività del contraddittorio. Infine la Corte ha precisato che il rimedio per chi non ha ottemperato è la restituzione in termini prevista dall'art.175 c.p.p., non la sanatoria automatica da parte del giudice.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater
Richiedono che con l'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio; se l'imputato è stato giudicato in assenza, occorre inoltre un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; tali adempimenti devono intervenire contestualmente all'impugnazione e non possono essere sostituiti da atti anteriori
art. 89 d.lgs. n.150/2022
Stabilisce l'applicabilità temporale delle nuove disposizioni alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma
art. 157-ter c.p.p.
Regola le notificazioni degli atti introduttivi all'imputato non detenuto e rinvia, per le impugnazioni, alla disciplina dell'art.581 commi 1-ter e 1-quater per la notificazione della citazione a giudizio
art. 175 c.p.p. (nuovo comma 2.1)
Prevede la restituzione in termini per l'imputato giudicato in assenza che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa; indicato come rimedio posteriore ma non sostitutivo dell'adempimento in limine
art. 571 c.p.p.
Disciplina la legittimazione ad impugnare (difensore al momento del deposito ovvero difensore nominato a tal fine); contestualmente letta con le nuove regole formali
art. 164 c.p.p.
Richiama il valore dell'elezione di domicilio nell'ambito del procedimento, ma la Corte sottolinea che per l'impugnazione occorre la specifica attualizzazione prevista dall'art.581
art. 161 c.p.p.
Riferimento normativo sulla dichiarazione/e elezione di domicilio nel procedimento; però per l'appello serve la rinnovazione ex art.581
art. 420-bis c.p.p.
Prevede che l'imputato assente sia rappresentato dal difensore salvo diversa disposizione di legge; la Corte ritiene che il rapporto difensivo e gli obblighi informativi del difensore contribuiscano a compensare l'assenza dell'imputato
art. 585 c.p.p.
Disciplina i termini di impugnazione; la riforma ha in alcuni casi aumentato i termini per consentire l'impugnazione del difensore dell'imputato assente
art. 99-bis D.L. 162/2022 (conv. legge 199/2022)
Richiamato per indicare la decorrenza dell'applicabilità delle modifiche procedurali introdotte dalla riforma Cartabia
Massime di principio
- Dopo la riforma (d.lgs. n.150/2022) le impugnazioni devono contenere, con l'atto di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio; per l'imputato assente è richiesto altresì un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio
- Una precedente elezione di domicilio o un mandato conferito prima della pronuncia della sentenza non sostituiscono gli adempimenti richiesti: l'adempimento va 'attualizzato' al momento dell'impugnazione
- La mancata produzione di tali formalità determina in linea di massima l'inammissibilità dell'impugnazione; il rimedio ordinario previsto è la restituzione in termini (art.175 c.p.p.) se ricorrono le condizioni richieste e non una sanatoria automatica
- Le censure di incompatibilità costituzionale non sono facilmente accolte: la Corte ritiene che i requisiti formali perseguano fini ragionevoli (certezza della notificazione, selezione in entrata, impugnazioni consapevoli) e non comprimano illegittimamente il diritto di difesa salvo manifesta arbitrarietà
- Prassi consigliata agli avvocati: ottenere dal cliente, prima o immediatamente dopo la sentenza (ma comunque prima del deposito dell'appello), il mandato specifico ad impugnare se il cliente è stato assente e la dichiarazione/e elezione di domicilio da depositare con l'atto di impugnazione; documentare la volontà espressa dell'imputato per evitare rischi di inammissibilità
- Se si riceve notifica tardiva o si ritiene di non essere a conoscenza della sentenza, valutare tempestivamente la restituzione in termini e raccogliere prove sull'assenza di colpa per l'omessa impugnazione
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