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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30273/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una fondazione per maggiori ricavi rilevanti ai fini IVA per l'anno 2011, in relazione all'inapplicabilità del diritto alla detrazione d'imposta, ritenuta dall'Ufficio per l'esercizio di attività commerciale dell'ente, descritta come attività ricettiva e di ristorazione. Nel giudizio di merito la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia: da un lato, aveva ritenuto aspecifico il motivo di gravame relativo alla detrazione IVA; dall'altro, aveva confermato l'esclusione della responsabilità per le sanzioni in capo al rappresentante legale, affermando che le sanzioni gravavano esclusivamente sulla persona giuridica. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR erroneamente qualificato come aspecifico il motivo di appello, nonostante l'atto contenesse una critica alla decisione di primo grado sulla detrazione d'imposta e sulla necessità di regolarità e completezza delle scritture contabili; 2) violazione dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 472/1997, per avere escluso la responsabilità solidale del rappresentante legale per le sanzioni, senza verificare gli elementi idonei a imputargli le violazioni.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che, nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello sia soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, purché dall'atto emerga una critica inequivoca alla sentenza impugnata; pertanto la CTR ha errato nel qualificare aspecifico il motivo dell'Ufficio sulla detrazione IVA. Quanto alle sanzioni, la Corte ha affermato che il principio di personalizzazione della sanzione esclude l'automatica imputazione al rappresentante legale solo per il ruolo rivestito, imponendo invece un accertamento degli elementi da cui desumere l'addebitabilità delle violazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    "i motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel contenzioso tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito può dirsi soddisfatto anche quando l'Amministrazione riproponga le ragioni già svolte in primo grado, se dall'atto emerge in modo inequivoco la critica alla decisione impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro generale, ma la disciplina speciale del processo tributario ex art. 53 d.lgs. 546/1992 prevale nel definire la specificità dei motivi di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. 472/1997

    Non consente un'automatica imputazione delle sanzioni all'amministratore o rappresentante legale della persona giuridica; occorre verificare la concreta riferibilità delle violazioni alla sua condotta.

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Richiamato in rapporto al principio di personalizzazione della sanzione e al regime sanzionatorio tributario.

  • L. 24 novembre 2003, n. 326

    Norma di conversione richiamata nel medesimo quadro normativo relativo alle sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche dalla mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, se l'atto di gravame consente di individuare con chiarezza le questioni devolute e la critica alla sentenza impugnata.
  • L'art. 53 del d.lgs. 546/1992, in quanto norma speciale, non richiede l'allegazione di nuovi motivi rispetto al primo grado, ma solo una contestazione effettiva e riconoscibile della decisione appellata.
  • In materia di sanzioni tributarie, la titolarità della carica di rappresentante legale non comporta di per sé l'automatica imputazione delle violazioni: è necessario un accertamento concreto della riferibilità della condotta illecita alla persona fisica.
  • Il principio di personalizzazione della sanzione impedisce che la responsabilità sanzionatoria sia affermata in via meramente formale, richiedendosi l'individuazione di elementi fattuali idonei a fondare l'addebitabilità della violazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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