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Ordinanza

Ordinanza n. 842/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 0007141 del 6 maggio 2026 e conosciuta da Orange in pari data con cui, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei Contratti”), BrianzAcque ha comunicato alla Ricorrente l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del lotto n. 2 della “fornitura di polielettrolita cationico in emulsione presso gli impianti di depurazione di Monza e di Vimercate” (CIG: B8D1CCF43D – di seguito il “Lotto 2”), a causa del “mancato superamento di uno dei limiti imposti dall’Allegato 1 al CSA Prove Tecnologiche’: contenuto medio di solidi sospesi nel chiarificato minore di 0,05% (<500 mg/L)’”; - del provvedimento, di estremi e data non conosciuti, con cui gli organi di BrianzAcque hanno disposto l’esclusione di Orange dalla gara per il Lotto 2 della fornitura suddetta; - della relazione datata 30 aprile 2026 nell’ambito della quale il responsabile del progetto di BrianzAcque, Ing. Luigi Longhi (di seguito il “RUP”), ha escluso malfunzionamenti della macchina con cui sono state svolte le prove tecnologiche per il Lotto 2 in data 8 aprile 2026 e ha valutato che il prodotto offerto da Orange non abbia soddisfatto le condizioni di idoneità previste dall’allegato n. 1 al capitolato speciale d’appalto (“CSA”); - della nota a mezzo p.e.c. del 27 aprile 2026 (ore 14:07), con cui il RUP ha escluso malfunzionamenti della macchina con cui sono state svolte le prove tecnologiche per il Lotto 2 in data 8 aprile 2026; NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA, - del verbale relativo alle prove tecnologiche per il Lotto 2 svolte in data 8 aprile 2026, laddove ritenuto lesivo degli interessi di Orange; - dell’allegato n. 1 al CSA, recante le prescrizioni relative alle “Prove Tecnologiche — Lotto 2 — Ispessimento dei fanghi di supero prodotti dall'impianto di Monza”, laddove lesivo degli interessi di Orange; - del disciplinare (doc. 1), del CSA, dell’avviso di gara e della determina di indizione della gara, laddove interpretati in senso lesivo degli interessi di Orange e con esclusivo riferimento alla procedura per l’affidamento del Lotto 2; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale rispetto ai suddetti, inclusi gli atti e i verbali con cui la Stazione Appaltante ha proceduto all’esame delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi per il Lotto 2, nonché all’attribuzione dei punteggi alle offerte stesse; e PER L’ACCERTAMENTO del diritto di Orange ad essere riammessa alla procedura per l’affidamento del Lotto 2, previa ripetizione delle prove tecnologiche per il Lotto 2, in condizioni di regolare funzionamento della macchina di disidratazione e di portata in ingresso compatibile con il numero di tamburi effettivamente operativi; NONCHÉ PER LA CONDANNA della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni patiti dall’odierna Ricorrente per effetto del suo operato, in forma specifica tramite riammissione alla procedura e rinnovazione delle prove tecnologiche ovvero, in subordine, per equivalente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione Appaltante con l’aggiudicataria del Lotto 2 della gara.

Giustizia amministrativa202602193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per l'affidamento del lotto 2, disposta per mancato superamento del limite relativo ai solidi sospesi nel chiarificato durante le prove tecnologiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione e gli ulteriori atti connessi alla procedura di gara, chiedendo cautelarmente la riammissione e la ripetizione delle prove tecnologiche. Ha sostenuto che l'esito negativo della prova dell'8 aprile 2026 fosse stato determinato da anomalie o malfunzionamenti dell'ispessitore dinamico utilizzato dalla stazione appaltante, nonché da condizioni operative non compatibili con il numero di tamburi effettivamente funzionanti. Nel merito ha chiesto l'annullamento dell'esclusione, l'accertamento del diritto alla riammissione, la rinnovazione della prova e il risarcimento del danno, anche mediante tutela in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che i dati di telecontrollo prodotti dalla stazione appaltante attestassero lo stato operativo di entrambi i tamburi dell'ispessitore durante la prova. Le annotazioni del verbale relative al funzionamento parziale di un tamburo non sono state considerate, allo stato, accompagnate da elementi tecnici idonei a dimostrare un'incidenza causale sull'esito negativo della prova. La documentazione tecnica della resistente, inclusa la relazione del RUP, contraddiceva quindi in modo non agevolmente superabile la tesi del malfunzionamento rilevante sostenuta dalla ricorrente, con conseguente insussistenza di un fumus boni iuris sufficientemente consistente. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché il danno non presentava caratteri di gravità e irreparabilità, potendo essere eventualmente tutelato per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito. La trattazione di merito è stata fissata al 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    mancato superamento di uno dei limiti imposti dall’Allegato 1 al CSA

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'esclusione per il mancato superamento del limite tecnico previsto dalla lex specialis.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, inteso come danno grave e irreparabile; la possibilità di tutela risarcitoria per equivalente può escludere tale requisito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la richiesta di ripetizione di una prova tecnica di gara non può essere accolta quando la documentazione tecnica e i dati di telecontrollo della stazione appaltante attestano il regolare funzionamento dell'impianto e le contestazioni del concorrente non dimostrano, con adeguato supporto tecnico, un nesso causale tra l'anomalia dedotta e l'esito negativo della prova.
  • Il fumus boni iuris non è apprezzabile con la consistenza necessaria alla concessione della misura cautelare quando gli elementi tecnici prodotti dall'amministrazione contraddicono in modo non agevolmente superabile, nella cognizione sommaria, la ricostruzione del ricorrente.
  • Il periculum in mora è escluso quando il pregiudizio derivante dall'esclusione dalla gara non presenta carattere grave e irreparabile, anche in considerazione della possibilità di ottenere, ove il ricorso sia accolto nel merito, il risarcimento del danno per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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