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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25793/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso con dichiarazione sottoscritta e autenticata dal difensore. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ritenendo la rinunzia imputabile al ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verterano impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per lesioni volontarie lievi aggravate (art. 61 n.10 c.p.) nei confronti di Idone Paolino. Ha articolato due motivi: (1) vizi di motivazione in ordine alla sua responsabilità, lamentando valutazioni illogiche e contraddittorie delle dichiarazioni dei testimoni (in particolare della collaboratrice scolastica Grande Giuseppina) e l'omessa considerazione della testimonianza del vicepreside Maccarone Cesare, sicché non sarebbe emersa alcuna connessione tra il ricorrente e i due autori materiali del pestaggio; le inferenze circa un accordo tra il ricorrente e i carnefici sarebbero meramente congetturali e i tabulati telefonici non avrebbero fornito elementi di collegamento; (2) erronea applicazione della legge penale per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., nonostante l'aver versato 1.000 euro a titolo di risarcimento e l'assenza di querela o costituzione di parte civile da parte della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 10 c.p.

    Norma richiamata per qualificare l'aggravante applicata al reato di lesioni (la sentenza di merito aveva qualificato la condotta come aggravata ai sensi di questo comma)

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Norma relativa a circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante nonostante il versamento di denaro e l'assenza di querela, deduzione che però non è stata esaminata in quanto il ricorso è stato poi rinunciato

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma processuale che prevede l'inammissibilità del ricorso per rinunzia dell'imputato; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in base a questa disposizione, atteso che la rinunzia era stata formalmente presentata e imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se valida e autenticata, determina l'inammissibilità dello stesso senza che la Corte debba entrare nel merito delle doglianze.
  • Quando la rinuncia è imputabile al ricorrente, il giudice può condannarlo al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
  • Le questioni sostanziali sollevate nel ricorso (vizi di motivazione, riconoscimento di attenuanti) non vengono esaminate se il ricorrente rinuncia al gravame; per ottenere una pronuncia su tali questioni è necessario non rinunciare e farle valere nel merito.
  • Il versamento di somme a titolo di risarcimento e l'assenza di querela possono influire sulla valutazione di eventuali attenuanti, ma la rilevanza di tali elementi dipende dalla valutazione di merito e non sottrae automaticamente alla decisione processuale formale (es. rinuncia).
  • In sede di impugnazione è essenziale documentare con precisione il nesso tra imputato e autori materiali se si contesta la ricostruzione accusatoria; l'assenza di elementi probatori oggettivi (es. tabulati, testimonianze univoche) rende più difficile ottenere l'accoglimento dell'impugnazione, salvo che la rinuncia non impedisca l'esame.

Testo integrale

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