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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34220/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione articolato in due motivi: 1) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309 c.p.p. (comma 8-bis) perché all'udienza camerale del 12/05/2025 Monaco aveva chiesto di partecipare tramite videoconferenza ma risultava una dichiarazione, sottoscritta da operatori del carcere, secondo cui l'indagato "si rifiutava di presenziare e di firmare il verbale"; la difesa ha invece allegato documentazione e una dichiarazione successiva del "coordinatore del settore videoconferenze" che attesta un errore di persona: al settore era stato condotto un altro detenuto (Monaco Manuel, nato 26/12/1989) che si era rifiutato di partecipare, con conseguente mancata partecipazione materiale del ricorrente; 2) in subordine, impugnazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo l'assenza di riconoscimenti dalle persone offese e l'estraneità del ricorrente rispetto all'acquisizione del ciclomotore utilizzato nei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata per nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., ritenendo che non sia stata fornita prova sufficiente del rispetto del diritto dell'indagato a partecipare personalmente o mediante videoconferenza all'udienza camerale (richiesta ai sensi dell'art. 309, comma 6). La dichiarazione del coordinatore del settore videoconferenze, attestante l'errore di persona e il fatto che gli operanti si sono accorti dell'errore solo dopo la conclusione dell'udienza, è stata ritenuta idonea a contrastare l'atto carcerario che riportava la dichiarazione di rifiuto. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p., che dovrà garantire la partecipazione del Monaco all'udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p. comma 8‑bis

    La norma è richiamata in relazione all'obbligo di consentire la partecipazione dell'indagato all'udienza camerale per la riesamina della misura; il mancato accertamento della partecipazione concreta (anche via videoconferenza) può determinare la nullità del provvedimento impugnato.

  • art. 309 c.p.p. comma 6

    Regola la partecipazione dell'indagato all'udienza camerale mediante videoconferenza su richiesta; nel caso la Corte ha ritenuto che la richiesta non sia stata effettivamente rispettata e documentata, vanificando l'udienza.

  • art. 309 c.p.p. comma 7

    Stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente ai sensi di questo comma perché venga celebrata nuovamente l'udienza camerale garantendo la partecipazione dell'indagato.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato in relazione al diritto dell'indagato di partecipare all'udienza (anche mediante modalità a distanza); la mancata partecipazione effettiva quando richiesta può incidere sulla validità del provvedimento cautelare.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma che prevede l'annullamento per nullità; la Corte l'ha applicata per dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata in presenza dell'irregolarità procedurale relativa alla mancata effettiva partecipazione dell'indagato.

  • art. 610 c.p.p. comma 5 e art. 611 c.p.p. comma 1‑bis e seguenti

    Richiamati in tema di modalità di trattazione in camera di consiglio e termini per richiesta di trattazione orale; nel procedimento di Cassazione la causa è stata trattata in camera di consiglio per mancanza di richiesta di udienza orale nei termini previsti.

Massime di principio

  • Il diritto dell'indagato a partecipare all'udienza di riesame, anche mediante videoconferenza, è fondamentale: se viene richiesto e non è provata la sua effettiva partecipazione, l'atto risultante può essere annullato per nullità.
  • Errori di identificazione dei detenuti o lacune nella documentazione della videoconferenza (verbali, firme, log temporali, dichiarazioni del personale) possono determinare l'annullamento delle decisioni prese in udienza camerale; è quindi cruciale che le carceri e l'ufficio giudiziario assicurino l'esatta identificazione e registrazione della partecipazione.
  • La produzione tempestiva di dichiarazioni e registrazioni (es. coordinatore videoconferenze, log tecnici, attestazioni dell'amministrazione penitenziaria) è determinante per dimostrare errori procedurali ed ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari assunti in udienze viziate.
  • Quando si impugna per insufficienza di gravi indizi, il rimedio invocato dalla Cassazione è distinto dalla valutazione di nullità procedurale: se prima viene accertata una nullità formale (mancata partecipazione), la questione sul merito degli indizi può essere rinviata al giudice di merito nel nuovo giudizio.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe tempestivamente raccogliere e depositare ogni elemento probatorio che attesti l'errore di persona o il mancato diritto di partecipazione (verbali del carcere, dichiarazioni del personale, registrazioni), chiedendo l'annullamento e il rinvio per garantire la partecipazione in una nuova udienza.

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