Cassazione Penale, Sentenza n. 34220/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in due motivi: 1) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309 c.p.p. (comma 8-bis) perché all'udienza camerale del 12/05/2025 Monaco aveva chiesto di partecipare tramite videoconferenza ma risultava una dichiarazione, sottoscritta da operatori del carcere, secondo cui l'indagato "si rifiutava di presenziare e di firmare il verbale"; la difesa ha invece allegato documentazione e una dichiarazione successiva del "coordinatore del settore videoconferenze" che attesta un errore di persona: al settore era stato condotto un altro detenuto (Monaco Manuel, nato 26/12/1989) che si era rifiutato di partecipare, con conseguente mancata partecipazione materiale del ricorrente; 2) in subordine, impugnazione per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo l'assenza di riconoscimenti dalle persone offese e l'estraneità del ricorrente rispetto all'acquisizione del ciclomotore utilizzato nei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata per nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., ritenendo che non sia stata fornita prova sufficiente del rispetto del diritto dell'indagato a partecipare personalmente o mediante videoconferenza all'udienza camerale (richiesta ai sensi dell'art. 309, comma 6). La dichiarazione del coordinatore del settore videoconferenze, attestante l'errore di persona e il fatto che gli operanti si sono accorti dell'errore solo dopo la conclusione dell'udienza, è stata ritenuta idonea a contrastare l'atto carcerario che riportava la dichiarazione di rifiuto. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p., che dovrà garantire la partecipazione del Monaco all'udienza camerale.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p. comma 8‑bis
La norma è richiamata in relazione all'obbligo di consentire la partecipazione dell'indagato all'udienza camerale per la riesamina della misura; il mancato accertamento della partecipazione concreta (anche via videoconferenza) può determinare la nullità del provvedimento impugnato.
art. 309 c.p.p. comma 6
Regola la partecipazione dell'indagato all'udienza camerale mediante videoconferenza su richiesta; nel caso la Corte ha ritenuto che la richiesta non sia stata effettivamente rispettata e documentata, vanificando l'udienza.
art. 309 c.p.p. comma 7
Stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente ai sensi di questo comma perché venga celebrata nuovamente l'udienza camerale garantendo la partecipazione dell'indagato.
art. 127 c.p.p.
Richiamato in relazione al diritto dell'indagato di partecipare all'udienza (anche mediante modalità a distanza); la mancata partecipazione effettiva quando richiesta può incidere sulla validità del provvedimento cautelare.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Norma che prevede l'annullamento per nullità; la Corte l'ha applicata per dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata in presenza dell'irregolarità procedurale relativa alla mancata effettiva partecipazione dell'indagato.
art. 610 c.p.p. comma 5 e art. 611 c.p.p. comma 1‑bis e seguenti
Richiamati in tema di modalità di trattazione in camera di consiglio e termini per richiesta di trattazione orale; nel procedimento di Cassazione la causa è stata trattata in camera di consiglio per mancanza di richiesta di udienza orale nei termini previsti.
Massime di principio
- Il diritto dell'indagato a partecipare all'udienza di riesame, anche mediante videoconferenza, è fondamentale: se viene richiesto e non è provata la sua effettiva partecipazione, l'atto risultante può essere annullato per nullità.
- Errori di identificazione dei detenuti o lacune nella documentazione della videoconferenza (verbali, firme, log temporali, dichiarazioni del personale) possono determinare l'annullamento delle decisioni prese in udienza camerale; è quindi cruciale che le carceri e l'ufficio giudiziario assicurino l'esatta identificazione e registrazione della partecipazione.
- La produzione tempestiva di dichiarazioni e registrazioni (es. coordinatore videoconferenze, log tecnici, attestazioni dell'amministrazione penitenziaria) è determinante per dimostrare errori procedurali ed ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari assunti in udienze viziate.
- Quando si impugna per insufficienza di gravi indizi, il rimedio invocato dalla Cassazione è distinto dalla valutazione di nullità procedurale: se prima viene accertata una nullità formale (mancata partecipazione), la questione sul merito degli indizi può essere rinviata al giudice di merito nel nuovo giudizio.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe tempestivamente raccogliere e depositare ogni elemento probatorio che attesti l'errore di persona o il mancato diritto di partecipazione (verbali del carcere, dichiarazioni del personale, registrazioni), chiedendo l'annullamento e il rinvio per garantire la partecipazione in una nuova udienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34179/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34180/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →