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Ordinanza

Ordinanza n. 188/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 16 marzo 2026, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Catania, Sez. I, che aveva respinto la domanda di sospensione dell’esito negativo del test del semestre-filtro e degli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti. La controversia riguardava l’esclusione dal test finale del semestre-filtro di Medicina e Chirurgia, motivata dal mancato raggiungimento della soglia minima di frequenza, nonché l’esito negativo del test del 10 dicembre 2025, al quale lo studente era stato ammesso con riserva in forza di un decreto cautelare monocratico. L’appellante contestava, tra l’altro, le modalità di svolgimento del test, l’illegittimità della frequenza obbligatoria prevista dall’art. 4, comma 5, del d.m. n. 418/2025, assumendone il contrasto con la legge delega n. 26/2025 e con il d.lgs. n. 71/2025, e lamentava il malfunzionamento del sistema di registrazione delle presenze.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo assorbente la questione relativa all’esclusione dello studente dal test finale per mancato conseguimento della soglia minima di frequenza. Tale esclusione è stata considerata adeguatamente giustificata dall’art. 4, comma 5, del d.m. n. 418/2025. Il Collegio ha ritenuto non illegittima la previsione della frequenza obbligatoria, poiché non vietata né dalla legge delega n. 26/2025 né dal d.lgs. n. 71/2025, e coerente con la ratio del semestre-filtro e con le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE richiamate dalla disciplina ministeriale. È stata inoltre rilevata l’assenza di adeguata prova del dedotto malfunzionamento del sistema di registrazione delle presenze. Non ravvisando il fumus boni iuris, il giudice non ha accolto la tutela cautelare; le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 4, comma 5, d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Prevede la soglia minima di frequenza obbligatoria rilevante per l’ammissione al test finale del semestre-filtro; la disposizione è stata ritenuta applicabile e non illegittima.

  • legge delega n. 26/2025

    Non vieta la previsione della frequenza obbligatoria nel semestre-filtro.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Non vieta la previsione della frequenza obbligatoria nel semestre-filtro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dal d.m. n. 418/2025 quale elemento di coerenza della disciplina della frequenza obbligatoria.

  • direttiva 2013/55/UE

    Richiamata dal d.m. n. 418/2025 quale elemento di coerenza della disciplina della frequenza obbligatoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la mancanza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche a prescindere dall’esame delle ulteriori contestazioni sulle modalità di svolgimento della prova.
  • Una disciplina ministeriale che imponga una soglia minima di frequenza quale condizione per l’ammissione alla prova finale di un percorso universitario non è illegittima per il solo fatto di non essere espressamente prevista dalla legge delega o dal decreto legislativo attuativo, quando tali fonti non vietino la frequenza obbligatoria e la previsione sia coerente con la ratio del percorso formativo e con la disciplina europea richiamata.
  • Il dedotto malfunzionamento di un sistema informatico di rilevazione delle presenze deve essere adeguatamente provato dall’interessato; la mera allegazione non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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