Cassazione Civile, Sentenza n. 7982/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Trust ha acquistato un terreno a Roma (atto del 10/06/2010) dichiarando un prezzo di €12.000; l'Agenzia ha rettificato il valore a €438.000 con conseguenti maggiori imposte. Il Trust ha impugnato l'avviso denunciandone la carenza di motivazione e la mancata allegazione degli atti usati per il confronto (richiamo ai valori OMI). In primo grado la CTP ha parzialmente accolto il ricorso riducendo il valore; la CTR ha respinto l'appello dell'ufficio ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e confermando la stima fondata anche sulla collocazione del lotto (zona parchi con vincolo paesaggistico, ipotesi di utilizzazione turistica). Il Trust ha proposto ricorso per cassazione su cinque motivi (nullità per difetto di motivazione, motivazione apparente, omessa pronuncia sul valore OMI proposto, omesso esame di fatto decisivo, violazione dell'onere della prova da parte dell'amministrazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: molte censura costituivano una rimessione in discussione di valutazioni di fatto riservate al giudice del merito; la presunta carenza di motivazione denunciata era in realtà una censura di insufficienza o di fatto non ammissibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.; il ricorrente non ha trascritto l'avviso impugnato né la relazione allegata, impedendo il controllo sulle affermazioni. La Corte ha confermato la correttezza dell'approccio del giudice d'appello (combinazione dei valori OMI con altri elementi quali ubicazione, vincoli urbanistici e destinazione d'uso). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (€2.300,00 per compensi oltre spese e accessori) e all'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR 115/2002 art.13 comma 1-quater.
Norme richiamate
DPR n. 546 del 1992, art. 36
Richiamata nella doglianza di nullità per motivazione: norma procedurale che disciplina il procedimento tributario; la Corte ha ritenuto infondata la denuncia di nullità basata su presunta mancanza di riferimenti nell'atto impugnato
Codice di procedura civile, art. 132
Riferito dalla parte nella censura sulla motivazione; la Corte valuta la sufficienza della motivazione in base ai parametri costituzionali e giurisprudenziali
Costituzione, art. 111
Richiamato dalla parte in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i minimi costituzionali di motivazione
Codice di procedura civile, art. 360
La Corte applica il principio che il ricorso per cassazione non è strumento per riesaminare valutazioni di fatto; dopo la riforma del 2012 le censure devono riguardare omesso esame di fatto decisivo o nullità della motivazione solo se essa è inesistente nei termini costituzionali
Codice civile, art. 2697
Rinvocato dal ricorrente in tema di onere della prova (sull'amministrazione l'onere di provare la valutazione); la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a dimostrare l'inadempimento probatorio dell'ufficio
DPR 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma avente ad oggetto il contributo unificato: la Corte prende atto dell'obbligo, in caso di soccombenza, del versamento dell'ulteriore importo previsto
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione di valutazioni di merito (stima del valore, apprezzamento delle prove): le censure devono focalizzarsi su violazioni di diritto o su omesso esame di fatti storici e decisivi specificamente indicati
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. la mera asserzione di motivazione insufficiente non è più idonea: occorre dimostrare l'inesistenza della motivazione nei termini costituzionali o l'omesso esame di fatti essenziali
- Quando l'Amministrazione utilizza i valori OMI per la determinazione del valore di un immobile, il richiamo ai valori deve essere combinato con altri elementi (ubicazione, superficie, destinazione urbanistica, vincoli): il giudice può ritenere congrua la stima anche in assenza di un calcolo analitico dettagliato purché la motivazione collegi i criteri adottati
- Per contestare efficacemente una rettifica di valore tributaria occorre riprodurre e trascrivere negli atti l'avviso impugnato e la documentazione su cui si basa, fornire elementi di fatto precisi e prove idonee a dimostrare l'errore, non soltanto formulare alternative di stima
- Le censure generiche sull'onere della prova o sulla mancata allegazione di confronti non sono ammesse se non accompagnate da indicazioni concrete (es. casi comparativi specifici o omissioni documentali verificabili)
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