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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24551/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno del 02/11/2021 che aveva confermato la condanna per rapina aggravata disposta dal Tribunale di Potenza. Il ricorrente contestava in particolare l'utilizzabilità e l'affidabilità del riconoscimento fotografico operato congiuntamente dai coniugi vittime (rischio di reciproco condizionamento), denunciando violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e dei criteri probatori di cui agli artt. 189 e 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione: si lamentava che la Corte di appello si fosse appellata alla descrizione resa nella denuncia come rafforzamento dell'identificazione senza valutare che le dichiarazioni predibattimentali non possono fondare in modo esclusivo la responsabilità penale e senza considerare la possibile suggestione del marito dalle affermazioni della moglie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avesse colmato le lacune motivazionali indicate nella precedente pronuncia della Cassazione e avesse adeguatamente argomentato la credibilità del riconoscimento fotografico soprattutto in relazione alla dettagliata e tempestiva descrizione resa dal coniuge Giaculli nella denuncia presentata il giorno seguente la rapina, alla prossimità temporale del riconoscimento (entro due giorni) e alla qualità delle fotografie mostrate. La Corte ha richiamato il principio che il riconoscimento fotografico è una prova atipica utilizzabile ai sensi dell'art. 189 c.p.p. e la sua valutazione attiene al libero apprezzamento del giudice sul valore della dichiarazione confermativa. Inoltre ha ritenuto legittimo l'utilizzo del verbale di denuncia che era stato acquisito con il consenso delle parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare complessivamente in misura equitativa tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di rapina aggravata, contestato all'imputato; funzione descrittiva del capo d'imputazione, non oggetto di specifica interpretazione innovativa nella sentenza di legittimità.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità dell'attività istruttoria sul riconoscimento; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse una statuizione di inutilizzabilità già diventata giudicato e che la questione dovesse essere valutata con adeguata motivazione sul rischio di condizionamento, compito che la Corte di appello del rinvio ha assolto.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Il riconoscimento fotografico, pur atipico e non regolato dal codice, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi di questo articolo; la sua valutazione compete al giudice con il criterio del libero apprezzamento sulla credibilità della dichiarazione confermativa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di motivazione e alla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello del rinvio fosse sufficientemente ampia e coerente ai fini della valutazione probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico atipico non è automaticamente inutilizzabile: la sua ammissibilità e valore probatorio dipendono dalla valutazione motivata del giudice sulle condizioni dell'indagine e sull'attendibilità dell'autore del riconoscimento.
  • La realizzazione congiunta del riconoscimento da parte di più vittime non comporta di per sé l'inutilizzabilità della prova; è necessario che il giudice valuti e argomenti specificamente i rischi di reciproco condizionamento e le circostanze che possono attenuarli (tempestività, qualità della descrizione, numero e qualità delle foto mostrate, distanza temporale dall'evento).
  • Le dichiarazioni predibattimentali (es. denuncia) non possono, in linea di principio, fondare da sole una condanna se rese senza contraddittorio; tuttavia, se acquisite nel processo con il consenso delle parti e corroborate da altri elementi (qualità descrittiva, prossimità temporale, consistenza del riconoscimento), possono contribuire legittimamente alla formazione del convincimento giudiziale.
  • In caso di rinvio disposto dalla Cassazione per carenze motivazionali, il giudice del rinvio deve colmare esplicitamente le lacune indicate e motivare in modo esteso il giudizio di affidabilità della prova; l'assenza di tale integrazione può determinare nuovo annullamento.
  • La valutazione del riconoscimento fotografico è soggetta al libero apprezzamento del giudice della causa, che deve però esplicitare le ragioni su cui fonda la persuasione probatoria, tenendo conto della giurisprudenza sulla natura di "prova atipica" di tali accertamenti.

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