Sentenza del 28/09/2016 n. 19120 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal Comune sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Legittimità - Condizioni - Mutamento del possessore - Esclusione - Previa emissione di avviso di accertamento - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le cartelle TARSU sostenendo che il Comune non potesse procedere direttamente alla liquidazione e all'iscrizione a ruolo sulla base della denuncia presentata dal precedente possessore dell'immobile. In particolare, essendo cambiato il soggetto possessore e obbligato al pagamento, avrebbe dovuto essere previamente notificato un nuovo avviso di accertamento. Sono stati inoltre dedotti motivi relativi all'impossibilità di utilizzare il servizio di raccolta rifiuti e all'insufficiente motivazione della sentenza, poi ritenuti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo illegittima l'emissione diretta delle cartelle. La facoltà del Comune di liquidare la TARSU sulla base dei ruoli dell'anno precedente è eccezionale e opera solo quando i dati del rapporto tributario siano già acquisiti e non siano intervenute variazioni. Poiché l'immobile era passato dalla disponibilità di un'impresa alla società ricorrente, la dichiarazione del precedente possessore non poteva essere imputata al nuovo obbligato. Era quindi necessario un nuovo avviso di accertamento. Le sentenze della CTR sono state cassate senza rinvio e le cartelle di pagamento sono state annullate; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
I Comuni possono procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione.
La liquidazione diretta senza previo avviso di accertamento è una facoltà eccezionale, di stretta interpretazione, applicabile quando il rapporto tributario e i suoi elementi siano rimasti invariati. Il mutamento del possessore impedisce di imputare al nuovo obbligato la dichiarazione del precedente soggetto.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La norma è stata richiamata dalla ricorrente con riferimento alla tassabilità degli immobili e alla possibilità di utilizzare il servizio di raccolta rifiuti, ma la relativa questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo preliminare sull'assenza del previo avviso di accertamento.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte, ricorrendone i presupposti, di definire direttamente la controversia annullando le cartelle di pagamento senza rinvio.
Massime di principio
- La liquidazione di un tributo locale sulla base della dichiarazione o del ruolo dell'anno precedente è legittima senza nuovo avviso solo quando non siano cambiati né il soggetto obbligato né gli elementi oggettivi della tassazione.
- Il subentro nella proprietà o nel possesso di un immobile costituisce una variazione rilevante: il nuovo possessore non può essere automaticamente vincolato dalla denuncia presentata dal precedente possessore.
- Quando interviene una variazione soggettiva o oggettiva del rapporto tributario, l'ente impositore deve normalmente emettere e notificare un nuovo avviso di accertamento prima della cartella.
- L'assenza del previo avviso può comportare l'annullamento della cartella, anche senza esaminare le ulteriori contestazioni sul merito del tributo.
- L'obbligo di un nuovo accertamento va valutato caso per caso, verificando se l'ente disponeva di dati aggiornati e se la dichiarazione precedente era effettivamente riferibile al soggetto destinatario della pretesa.
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