Cassazione Penale, Ordinanza n. 05611/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, in sede esecutiva, chiedeva la rivalutazione del contenuto di un ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale, sostenendo che una frazione di pena espiata sine titulo dovesse essere computata in detrazione. La Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ritenendo che quella frazione di pena fosse stata scontata prima della cessazione della permanenza di un reato associativo accertato con la decisione relativa al reato più grave, con conseguente operatività del limite previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità di tale limite. Con memoria difensiva è stata sostenuta l'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. da parte del giudice dell'esecuzione, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l'istituto delle pene espiate senza titolo non si applica ai reati permanenti quando la permanenza cessa dopo la frazione di espiazione senza titolo. A seguito dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, c.p.p.
esclude il computo della pena espiata senza titolo quando, nel caso di reato permanente, la permanenza sia cessata dopo la frazione di espiazione senza titolo
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'istituto del computo delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la cessazione della permanenza interviene dopo il periodo di espiazione indebita.
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che censuri la mancata applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. in una situazione in cui il limite normativo opera secondo l'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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