Cassazione Penale, Sentenza n. 37430/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancata indicazione, nell'avviso di fissazione della udienza camerale, della forma "non partecipata" adottata per le disposizioni anti-Covid; il difensore si era presentato in camera di consiglio senza poter partecipare e senza poter svolgere la propria attività difensiva
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreto e attuale dell'impugnante rispetto al sequestro preventivo: l'indagato non era titolare del bene immobiliare sottoposto a sequestro e quindi non poteva vantare un interesse alla restituzione. Inoltre la questione procedurale relativa alla camera di consiglio "non partecipata" risultava comunque infondata poiché tale modalità era prevista da norma primaria; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Il ricorrente invoca la violazione di questa norma per la mancata indicazione della forma "non partecipata" dell'udienza camerale; la Corte rileva tuttavia che la procedura camerale non partecipata era prevista da norma primaria e quindi la doglianza risultava infondata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per l'impugnazione incolpevole/colpevole
disposizioni primarie emergenziali (norme anti-Covid)
Forniscono base normativa per la celebrazione della camera di consiglio in forma non partecipata; la Corte ha ritenuto legittima tale modalità nel periodo considerato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3 n. 16352/2021; Sez. 1 n. 6779/2019; Sez. 3 n. 9947/2018; Sez. 2 n. 50315/2015; Sez. 3 n. 3602/2019)
Principio consolidato: chi non è titolare del bene sottoposto a sequestro può proporre impugnazione avverso la misura cautelare reale solo se dimostra un interesse concreto e attuale correlato alla restituzione della cosa (detenzione qualificata o possesso); è onere dell'impugnante specificare i fatti e gli elementi che dimostrano la sua relazione con il bene
Massime di principio
- Per impugnare un sequestro preventivo di un bene immobile occorre dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione (possiore relazione di possesso o detenzione qualificata); chi non è titolare formale del bene difficilmente avrà interesse sufficiente
- I vizi procedurali relativi alla forma dell'udienza camerale (es. "non partecipata") sono rilevanti solo se la modalità non fosse prevista da norma primaria o avesse effettivamente pregiudicato l'attività difensiva; se la forma era legittimamente prevista il vizio è inidoneo a far accogliere il ricorso
- In mancanza di un interesse specifico e dimostrabile l'impugnazione è inammissibile e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- Chi impugna misure reali deve documentare espressamente, a pena di inammissibilità, i fatti e gli elementi di diritto che comprovano la propria relazione con la cosa sequestrata (data, titolo, possesso, detenzione, richieste amministrative o procedure di rilascio)
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