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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32156/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità del dispositivo per difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza-documento, con omissione della pronuncia di assoluzione per il capo B) nonostante la motivazione lo avesse disposto; 2) motivazione apparente e generica in violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., poiché il giudice non ha indicato quali elementi probatori avrebbero sorretto la condanna, non ha descritto il contenuto delle deposizioni e non ha valutato la testimonianza di Giulia Alberti.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta del Procuratore generale di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti al Tribunale, ritenendo che l'appello non sarebbe stato proponibile ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 274/2000. Sul merito: ha ritenuto infondato il primo motivo perché il dispositivo letto in udienza prevale su quello redatto nel documento e la difformità può essere sanata come errore materiale; ha invece accolto il secondo motivo, constatando una motivazione meramente apparente (mancanza di indicazione delle prove e della loro valutazione). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo interessato e gli atti sono stati rinviati al Giudice di pace di Salerno, diversa persona fisica, per nuovo giudizio su quel capo.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000

    Impedisce la riclassificazione del ricorso in appello quando, come nel caso, l'imputato è stato condannato soltanto a pena pecuniaria e non è prevista la possibilità di appello; la Corte ha quindi escluso la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferita alla nullità del dispositivo: la Corte ricorda che la nullità sussiste solo se difetta totalmente il dispositivo; una difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo scritto non comporta automaticamente nullità quando prevale il dispositivo di udienza e sia correggibile come errore materiale.

  • artt. 533 e 535 cod. proc. pen.

    Visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., dichiara Rapanà Vittorio responsabile del reato di cui all'art. 612 c.p. e, per l'effetto, lo condanna, alla pena di €. 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali

    Citazione presente nel dispositivo della sentenza-documento: la formulazione del dispositivo risultava generica e non conforme alla dettagliata imputazione, contribuendo alla controversia sulla completezza del dispositivo.

  • art. 612 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di minaccia; la sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità per minaccia relativamente a due fatti (capo A e capo B), poi la Cassazione ha ritenuto necessaria la verifica processuale sul capo per cui la motivazione era insufficiente.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede il dovere motivazionale del giudice; la Corte ha ritenuto violata questa norma poiché la motivazione era generica e non spiegava quali prove e valutazioni avessero portato alla condanna.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e alla motivazione; la censura è stata ritenuta fondata con riferimento alla carenza di motivazione.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz)

    Principio applicato: il dispositivo pronunciato in udienza prevale su quello redatto nel dispositivo scritto e la difformità può essere sanata come errore materiale quando il dispositivo non difetta totalmente.

Massime di principio

  • La difformità fra dispositivo letto in udienza e dispositivo redatto non determina automaticamente la nullità: prevale il dispositivo di udienza e la discrepanza è, di norma, sanabile come errore materiale salvo il caso di totale mancanza del dispositivo.
  • Non è sempre possibile convertire un ricorso per cassazione in appello: occorre verificare la sussistenza del rimedio dell'appello secondo le norme speciali (es. art. 37 d.lgs. 274/2000).
  • La motivazione deve esporre i fatti decisivi, indicare le prove valutate e come sono state valutate (credibilità dei testimoni, riscontri, ragioni per scartare o ritenere attendibili dichiarazioni); l'assenza di queste indicazioni può portare all'annullamento per motivazione apparente.
  • Quando la Corte rileva carenze motivazionali limitate a uno specifico capo, è possibile l'annullamento con rinvio soltanto per quel capo, lasciando intatti gli altri capi eventualmente corretti.
  • In procedimenti con più capi di imputazione è essenziale che il dispositivo espliciti la decisione per ciascun capo (condanna, assoluzione, proscioglimento), pena l'apertura di profili di nullità o di annullamento parziale.
  • Per la parte attrice (ricorrente) è strategico dedurre in modo puntuale quale elemento probatorio sia stato omesso o valutato sommariamente nella motivazione, indicando le carenze specifiche anziché censure generiche.

Testo integrale

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