Cassazione Penale, Sentenza n. 32156/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità del dispositivo per difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza-documento, con omissione della pronuncia di assoluzione per il capo B) nonostante la motivazione lo avesse disposto; 2) motivazione apparente e generica in violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., poiché il giudice non ha indicato quali elementi probatori avrebbero sorretto la condanna, non ha descritto il contenuto delle deposizioni e non ha valutato la testimonianza di Giulia Alberti.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta del Procuratore generale di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti al Tribunale, ritenendo che l'appello non sarebbe stato proponibile ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 274/2000. Sul merito: ha ritenuto infondato il primo motivo perché il dispositivo letto in udienza prevale su quello redatto nel documento e la difformità può essere sanata come errore materiale; ha invece accolto il secondo motivo, constatando una motivazione meramente apparente (mancanza di indicazione delle prove e della loro valutazione). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo interessato e gli atti sono stati rinviati al Giudice di pace di Salerno, diversa persona fisica, per nuovo giudizio su quel capo.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000
Impedisce la riclassificazione del ricorso in appello quando, come nel caso, l'imputato è stato condannato soltanto a pena pecuniaria e non è prevista la possibilità di appello; la Corte ha quindi escluso la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale.
art. 546 cod. proc. pen.
Riferita alla nullità del dispositivo: la Corte ricorda che la nullità sussiste solo se difetta totalmente il dispositivo; una difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo scritto non comporta automaticamente nullità quando prevale il dispositivo di udienza e sia correggibile come errore materiale.
artt. 533 e 535 cod. proc. pen.
Visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., dichiara Rapanà Vittorio responsabile del reato di cui all'art. 612 c.p. e, per l'effetto, lo condanna, alla pena di €. 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali
Citazione presente nel dispositivo della sentenza-documento: la formulazione del dispositivo risultava generica e non conforme alla dettagliata imputazione, contribuendo alla controversia sulla completezza del dispositivo.
art. 612 c.p.
Norma che disciplina il delitto di minaccia; la sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità per minaccia relativamente a due fatti (capo A e capo B), poi la Cassazione ha ritenuto necessaria la verifica processuale sul capo per cui la motivazione era insufficiente.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede il dovere motivazionale del giudice; la Corte ha ritenuto violata questa norma poiché la motivazione era generica e non spiegava quali prove e valutazioni avessero portato alla condanna.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge e alla motivazione; la censura è stata ritenuta fondata con riferimento alla carenza di motivazione.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz)
Principio applicato: il dispositivo pronunciato in udienza prevale su quello redatto nel dispositivo scritto e la difformità può essere sanata come errore materiale quando il dispositivo non difetta totalmente.
Massime di principio
- La difformità fra dispositivo letto in udienza e dispositivo redatto non determina automaticamente la nullità: prevale il dispositivo di udienza e la discrepanza è, di norma, sanabile come errore materiale salvo il caso di totale mancanza del dispositivo.
- Non è sempre possibile convertire un ricorso per cassazione in appello: occorre verificare la sussistenza del rimedio dell'appello secondo le norme speciali (es. art. 37 d.lgs. 274/2000).
- La motivazione deve esporre i fatti decisivi, indicare le prove valutate e come sono state valutate (credibilità dei testimoni, riscontri, ragioni per scartare o ritenere attendibili dichiarazioni); l'assenza di queste indicazioni può portare all'annullamento per motivazione apparente.
- Quando la Corte rileva carenze motivazionali limitate a uno specifico capo, è possibile l'annullamento con rinvio soltanto per quel capo, lasciando intatti gli altri capi eventualmente corretti.
- In procedimenti con più capi di imputazione è essenziale che il dispositivo espliciti la decisione per ciascun capo (condanna, assoluzione, proscioglimento), pena l'apertura di profili di nullità o di annullamento parziale.
- Per la parte attrice (ricorrente) è strategico dedurre in modo puntuale quale elemento probatorio sia stato omesso o valutato sommariamente nella motivazione, indicando le carenze specifiche anziché censure generiche.
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