Cassazione Penale, Ordinanza n. 27998/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi estranei)
La controversia
Due soggetti, terzi rispetto al procedimento penale conclusosi con una condanna e con la confisca di beni a loro appartenenti, hanno impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca. Essi deducevano, con un primo motivo, che la conferma della confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. fosse illegittima perché intervenuta in presenza di una sentenza di estinzione del reato per prescrizione e perché si trattava di confisca per equivalente riferita a fatti anteriori all'introduzione della norma. Con un secondo motivo lamentavano il mancato accertamento, nei loro confronti, della simulazione degli atti di acquisto dei beni oggetto di confisca. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha chiesto la qualificazione dell'impugnazione come opposizione con trasmissione degli atti al Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione non fosse un ricorso per cassazione, ma dovesse essere riqualificata come opposizione, poiché contro tale provvedimento è prevista solo l'opposizione, sia che il giudice abbia deciso de plano sia che abbia provveduto in camera di consiglio. In applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, la Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, per la trattazione nella forma corretta dell'opposizione. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sulla confisca ex art. 578-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto del procedimento definito con condanna e successiva declaratoria di prescrizione
art. 578-bis cod. proc. pen.
richiamato dai ricorrenti per contestare la conferma della confisca dopo la declaratoria di prescrizione; la Corte non ne affronta il merito perché risolve la questione in rito
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
indica la forma del provvedimento del giudice dell'esecuzione contro cui è ammessa opposizione, anche quando deciso de plano
art. 666 cod. proc. pen.
richiamato per la fase camerale del procedimento di esecuzione e per la relativa opposizione
principio generale di conservazione degli atti giuridici
fondamento della riqualificazione dell'impugnazione irritualmente proposta nel mezzo corretto
favor impugnationis
criterio che impone di privilegiare la conservazione dell'impugnazione e la sua conversione nel rimedio esperibile
Massime di principio
- Contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione è esperibile l'opposizione, non il ricorso per cassazione; se l'impugnazione è proposta irritualmente in cassazione, deve essere riqualificata nel rimedio corretto anziché dichiarata inammissibile.
- La riqualificazione dell'impugnazione serve a preservare il diritto della parte a un effettivo riesame nel merito da parte del giudice dell'esecuzione, che ha cognizione piena delle questioni e può valutare anche istanze istruttorie non proponibili in cassazione.
- Quando il provvedimento impugnato proviene dal giudice dell'esecuzione, il giudice di legittimità deve verificare in via preliminare l'ammissibilità del mezzo e, se necessario, trasmettere gli atti al giudice competente per l'opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- La questione della legittimità sostanziale della confisca non va esaminata nel merito se l'impugnazione è proposta con mezzo processualmente errato e deve essere convertita nel rimedio previsto dall'ordinamento.
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