Cassazione Penale, Ordinanza n. 14874/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la loro responsabilità penale, deducendo in sostanza l'erroneità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità. Le censure miravano a contestare la valutazione delle prove e a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, chiedendo di fatto una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e non specificamente ancorati a decisivi travisamenti di prova; richiama inoltre che, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità resta limitato e non consente una nuova valutazione del merito. Nel provvedimento impugnato, secondo la Corte, era stata adeguatamente motivata la decisività della falsa denuncia di smarrimento dei beni, concordata tra gli imputati, quale indice del loro concorso consapevole nel reato contestato.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti fondata su criteri valutativi alternativi a quelli adottati dal giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando l'errore riguardi un elemento probatorio specificamente indicato e sia tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di cassazione è ulteriormente ristretto e non può tradursi in un nuovo giudizio sul compendio probatorio.
- La doglianza che si limiti a contestare la motivazione senza indicare specifici e decisivi travisamenti di prove è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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