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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24825/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto le pene inflitte a due imputati ritenuti partecipi di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, soprattutto furti in abitazione, anche mediante l'uso di segni distintivi delle forze dell'ordine, nonché di plurimi reati-fine; a una terza imputata era stata invece contestata soltanto una condotta di intestazione fittizia di beni, nella specie di un'autovettura. Tutti e tre ricorrevano per cassazione lamentando, con unico motivo ciascuno, la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. I primi due deducevano vizio di motivazione o violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale aveva male valorizzato i precedenti penali e la recidiva, omettendo di considerare l'assenza di violazioni delle prescrizioni cautelari, il comportamento ammissivo e collaborativo, il risarcimento del danno e la favorevolezza della riforma Cartabia verso l'esecuzione extra-carceraria; uno dei due richiamava anche la disciplina delle sanzioni sostitutive e il giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. La terza ricorrente aggiungeva che la sua posizione era diversa da quella dei coimputati, non essendo imputata del delitto associativo né dei furti, non essendole stata contestata la recidiva e avendo età e condizione di invalidità tali da rendere obbligatoria la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. In sostanza, il ricorso investiva esclusivamente la mancata applicazione della pena sostitutiva domiciliare e la correttezza della motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero tutte dirette a contestare la mancata sostituzione delle pene detentive brevi con la detenzione domiciliare, e ha affermato che la motivazione della Corte di appello non fosse illogica. In particolare, ha ritenuto legittimo il diniego della sanzione sostitutiva fondato, per i primi due imputati, sulla gravità e numerosità dei reati di furto in abitazione contestati, sulla partecipazione al delitto associativo e sulle precedenti condanne definitive; per la terza imputata, sulla pluralità di condanne pregresse e sulla nuova violazione penale commessa per favorire i congiunti. Conseguentemente, per l'inammissibilità dei ricorsi, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 58 l. n. 689/1981

    Nella valutazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice deve compiere un giudizio discrezionale che contemperi esigenze retributive e di prevenzione generale e speciale con la proporzionalità della pena e con la scelta della sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, nel rispetto del minor sacrificio possibile della libertà personale.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato quale norma introdotta dalla riforma Cartabia in materia di sanzioni sostitutive, invocata dai ricorrenti per sostenere un favore normativo verso l'esecuzione della pena fuori dal carcere.

  • art. 133 c.p.

    Parametro di valutazione richiamato per la scelta e commisurazione delle sanzioni sostitutive, mediante apprezzamento della gravità del fatto, della personalità del reo e della capacità a delinquere.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, l. n. 354/1975

    Invocato dalla ricorrente come base per sostenere l'obbligatorietà della detenzione domiciliare in ragione dell'età e della condizione di invalidità.

  • art. 58, comma 2, l. n. 689/1981

    La Corte richiama il potere discrezionale del giudice nel negare la pena sostitutiva quando dalla valutazione dei precedenti e del contesto emergano elementi negativi sulla finalità rieducativa, sul rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice deve effettuare una valutazione discrezionale che bilanci esigenze retributive e preventive con la finalità rieducativa, scegliendo la soluzione più idonea al reinserimento sociale e meno afflittiva per la libertà personale.
  • Il diniego della sostituzione della pena con la detenzione domiciliare può essere adeguatamente motivato anche attraverso il riferimento ai precedenti penali, purché da tale valutazione emergano in modo specifico, puntuale e concreto elementi negativi sulla prognosi di rieducazione, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.
  • La valutazione dei precedenti penali può assumere rilievo decisivo ai fini del diniego della pena sostitutiva quando, unitamente alla gravità e pluralità dei reati contestati, consenta di formulare un giudizio prognostico sfavorevole non meramente astratto ma fondato su dati concreti.
  • La favorevolezza legislativa verso l'esecuzione extra-carceraria non elimina il potere del giudice di negare la sanzione sostitutiva se la personalità dell'imputato e il quadro dei precedenti rendono inidonea la misura al percorso rieducativo.
  • La diversa posizione processuale o sostanziale di coimputati o concorrenti non impone automaticamente un esito uniforme sulla concessione della detenzione domiciliare, dovendo il giudizio essere individualizzato in relazione ai fatti ascritti, ai precedenti e alla prognosi di futura osservanza delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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