Cassazione Penale, Sentenza n. 30088/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP del 30/08/2023 che convalidava il daspo del Questore di Sondrio limitatamente all'obbligo di presentazione. Il daspo era stato notificato il 29/08/2023 alle ore 16:30 e la convalida è avvenuta il giorno successivo alle ore 15:09. Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa in quanto non ha potuto esercitare pienamente le facoltà difensive nel termine di 48 ore previsto dalla giurisprudenza (termine decorrente dalla notifica) e non ha presentato memorie prima della convalida.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizio procedurale nella convalida: richiamando la giurisprudenza (Sezioni Unite Labbia e pronunce di legittimità) ha affermato che il destinatario deve poter esercitare il diritto di difesa entro il termine di 48 ore dalla notifica e che la mancata osservanza di tale termine, quando impedisce l'effettivo esercizio della difesa (come nel caso in cui non siano state presentate memorie e la convalida sia intervenuta in meno di 24 ore), determina nullità con effetti sostanziali. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, del provvedimento del Questore di Sondrio del 28/08/2023. La cancelleria è incaricata di comunicare il dispositivo al Questore.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sentenza Labbia n. 44273/2004
Chiarisce che il destinatario del daspo ha diritto a interloquire nel procedimento di convalida presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione; stabilisce che il termine di 48 ore decorrente dalla notifica è riconosciuto anche all'interessato per esercitare il diritto di difesa.
Cass. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
Afferma che il mancato rispetto del termine dei 48 ore è causa di nullità generale perché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Cass. Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020 (Belviso)
Precisione giurisprudenziale secondo cui, se l'interessato ha comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del termine dei 48 ore non è necessariamente idonea a invalidare la convalida; il vizio è di valore sostanziale e va valutato in concreto.
Cass. Sez. 3, n. 16405/10; n. 18530/10; n. 21344/2010 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza di legittimità che supporta il principio dell'annullamento della convalida ove il vizio procedurale comprometta il diritto di difesa; conferma la possibilità di dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento impugnato per il profilo viziato.
Provvedimento amministrativo: Daspo del Questore di Sondrio del 28/08/2023
Atto amministrativo impugnato la cui efficacia è stata dichiarata cessata limitatamente all'obbligo di presentazione a seguito dell'annullamento per vizio procedurale nella convalida.
Massime di principio
- Il destinatario di un daspo ha diritto a un termine di 48 ore dalla notifica per esercitare il diritto di difesa (presentare memorie, esaminare documenti): tale termine è reciproco rispetto a quello del pubblico ministero.
- La mancata osservanza del termine dei 48 ore che impedisca l'effettivo esercizio della difesa è causa di nullità della convalida e può determinare l'annullamento con conseguente cessazione dell'efficacia dell'atto impugnato, almeno per la parte viziata.
- Se però l'interessato ha comunque esercitato le proprie facoltà difensive (ad es. ha depositato memorie o ha effettivamente partecipato all'interlocuzione), la violazione del termine può non essere determinante e la convalida può rimanere valida: va valutato il vizio in concreto.
- Quando si riceve un daspo, è fondamentale agire tempestivamente: presentare memorie entro 48 ore, chiedere rinvio o contestare tempestivamente la procedura se la convalida interviene prima che sia possibile difendersi.
- La strategia difensiva efficace è documentare l'impossibilità di esercitare la difesa nel termine (per ragioni obiettive) o provare di avere comunque esercitato le facoltà difensive; in mancanza, è ragionevole impugnare la convalida per vizio procedurale.
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