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Sentenza

Sentenza n. 730/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 291/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 291/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, relativo alla carta docente per tre annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Rimini, Sezione Lavoro. Il decreto, non opposto, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 3 novembre 2024, ed è stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'esecutività del decreto ingiuntivo e la perdurante inerzia del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni del decreto, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale provvederà su istanza della parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 600 euro per spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza volta a ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non eseguito dall'amministrazione.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo; nel caso concreto, tale esecutività è stata comprovata dall'attestazione della cancelleria del 3 novembre 2024.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario divenuto esecutivo e non opposto, purché il provvedimento sia stato notificato all'amministrazione e questa sia rimasta inadempiente dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento, su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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