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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26067/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la condanna alle spese in favore della parte civile, ritenendo tardiva la memoria con cui era stata formulata la richiesta di liquidazione delle spese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già ritenuto responsabile in primo grado dal Giudice di pace e poi con sentenza confermata in appello dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di minaccia. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un vizio di motivazione, contestando la valutazione del compendio probatorio e la ritenuta idoneità della condotta a integrare la minaccia. La Corte ha però rilevato che, nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, avverso le sentenze di appello è proponibile ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge; il motivo formulato, essendo diretto a censurare la motivazione e la valutazione delle prove, è quindi non deducibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    È il reato per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile; la sentenza di merito lo aveva confermato sulla base della condotta minacciosa contestata.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Nei ricorsi per cassazione contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il sindacato è limitato alla violazione di legge, con esclusione dei motivi attinenti alla motivazione.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato quale base normativa della specialità del ricorso per cassazione nelle controversie relative ai reati di competenza del giudice di pace.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Richiamati per descrivere il rito camerale seguito in cassazione e il contesto processuale nel quale la parte civile aveva depositato la memoria.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; non sono quindi deducibili censure che si risolvano in contestazioni della motivazione o della valutazione del materiale probatorio.
  • Quando il motivo di ricorso attacca esclusivamente l'apprezzamento del compendio probatorio o la congruità della motivazione sulla sussistenza della condotta tipica, il ricorso è inammissibile se il controllo di legittimità è limitato alla sola violazione di legge.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se formulata in una memoria tardivamente depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in via automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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