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Sentenza

Sentenza n. 1623/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 560 del 2025.

Giustizia amministrativa202600525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 560 del 2025, relativa al diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva adempiuto. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificando che la sentenza del giudice ordinario fosse irrevocabile, fosse stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; la liquidazione è stata motivata anche dal carattere seriale della controversia e dalla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, dopo la notifica del titolo in forma esecutiva, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La norma è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario può essere accolta quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’avvio dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato e può disporre, per l’eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nell’organo amministrativo competente per materia, con facoltà di delega, e può essere incaricato di operare su richiesta della parte vittoriosa entro un ulteriore termine stabilito dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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