Cassazione Civile, Ordinanza n. 13833/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice di far accertare che, nonostante la formale successione di contratti di collaborazione occasionale e a progetto, il rapporto intercorso con la società fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto alle differenze retributive e al risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva ritenuto che la prestazione fosse continuativa, coordinata e priva di un valido progetto, valorizzando anche la mancata contestazione, da parte della società, dell'allegazione relativa alla continuità del lavoro tra un contratto e l'altro. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 61 ss. d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestato il fatto della continuità della prestazione e avesse così invertito o comunque alterato il riparto dell'onere della prova. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 32 l. 183/2010, come chiarito dall'art. 1, comma 13, l. 92/2012, perché la Corte d'appello aveva liquidato il danno sulla base delle retribuzioni maturate dal momento della messa in mora fino alla decisione, anziché applicare l'indennità omnicomprensiva prevista per le ipotesi di conversione del contratto a termine, estesa dalla giurisprudenza anche al lavoro a progetto illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo non sindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza della non contestazione, perché tale valutazione attiene all'interpretazione delle difese delle parti ed è censurabile solo per vizi motivazionali estremi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il regime indennitario dell'art. 32, quinto comma, l. 183/2010 si applica anche alle ipotesi di conversione di rapporti di collaborazione a progetto illegittimi, quando venga accertata la stabilizzazione del rapporto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La deduzione relativa alla non contestazione attiene al giudizio di fatto del giudice di merito; la sua valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non ravvisa violazioni nel riparto dell'onere probatorio rispetto alla valutazione della non contestazione compiuta dal giudice di merito.
art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003
Norma richiamata per sostenere l'illegittimità della qualificazione della prestazione come occasionale o a progetto.
art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003
In presenza di prestazione coordinata e continuativa priva di valido progetto, si applica la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010
Il regime indennitario omnicomprensivo si applica anche alle ipotesi di conversione di rapporti di collaborazione a progetto illegittimi, quando ricorrano i presupposti della stabilizzazione del rapporto.
art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012
Richiamato come norma di chiarimento del significato dell'art. 32 l. 183/2010.
Massime di principio
- L'accertamento della sussistenza o meno della non contestazione costituisce valutazione riservata al giudice di merito, poiché implica l'interpretazione delle allegazioni e delle difese delle parti; in cassazione è censurabile solo per anomalie motivazionali gravi.
- Nei rapporti di collaborazione a progetto, se viene meno il requisito essenziale del progetto e la prestazione risulta coordinata e continuativa, opera la disciplina sostitutiva che porta alla qualificazione del rapporto in termini di subordinazione a tempo indeterminato.
- Il regime dell'indennità omnicomprensiva previsto dall'art. 32, comma 5, l. 183/2010 si applica non solo al contratto a termine tradizionale, ma anche alle ipotesi in cui l'illegittimità del rapporto di lavoro determinato comporti una sua conversione o stabilizzazione, compresi i contratti a progetto privi dei requisiti di legge.
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