Cassazione Civile, Ordinanza n. 17611/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (legale rappresentante)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito 2011 di un'associazione non riconosciuta, ritenendo corresponsabile in via solidale la persona fisica che aveva agito per l'ente ai sensi dell'art. 38 c.c., in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione UNICO 2012. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente per un vizio della sottoscrizione dell'atto impositivo; la CTR aveva invece respinto tale difesa e ritenuto fondata nel merito la pretesa fiscale. In cassazione la ricorrente deduceva, con i primi due motivi, violazione dell'art. 38 c.c. e degli artt. 1, 2 e 7 del d.P.R. n. 605/1973, sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo alla mancata comunicazione all'anagrafe tributaria della cessazione della carica, pur essendo stata sostituita nella rappresentanza dell'associazione prima della scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi. Gli ulteriori motivi risultavano connessi ma sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi. Ha affermato che la responsabilità ex art. 38 c.c. del soggetto che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della mancata comunicazione della cessazione della carica all'anagrafe tributaria. Tale comunicazione, prevista dal d.P.R. n. 605/1973, non è né sufficiente a esonerare da responsabilità né presupposto imprescindibile per escluderla, quando l'amministrazione abbia comunque appreso in modo inequivoco che, alla scadenza del termine dichiarativo, il soggetto non rivestiva più l'incarico. La CTR non aveva accertato in fatto se la ricorrente fosse stata effettivamente sostituita prima della scadenza e aveva fondato la decisione sul solo difetto di comunicazione formale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame dei fatti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38 cod. civ.
"responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta"
la responsabilità del soggetto che agisce per l'associazione non è automatica per la sola titolarità della carica, ma va correlata all'effettivo svolgimento dell'attività e, in ambito tributario, all'assetto concreto dei poteri e della rappresentanza al momento della violazione
artt. 1, 2 e 7, d.P.R. n. 605/1973
"comunicazione dell'evento – tramite apposito modello – all'anagrafe fiscale"
la comunicazione della cessazione della carica all'anagrafe tributaria è uno strumento rilevante, ma non costituisce di per sé l'unico mezzo né un requisito assoluto per l'esclusione della responsabilità
art. 10, l. n. 212/2000
"obblighi di collaborazione e buona fede"
l'amministrazione deve utilizzare i dati di cui dispone e non può limitarsi a un approccio meramente formale, dovendo verificare il reale soggetto corresponsabile
Massime di principio
- La responsabilità solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non discende in modo automatico dalla mera investitura formale, ma richiede di verificare chi fosse effettivamente titolare della carica e dell'attività al momento rilevante.
- In materia tributaria, la mancata comunicazione della cessazione della carica all'anagrafe fiscale non è, da sola, sufficiente a radicare la responsabilità del preteso rappresentante né a escluderla quando risulti comunque provata la cessazione dell'incarico prima della scadenza dichiarativa.
- L'amministrazione finanziaria, alla luce dei doveri di collaborazione e buona fede, deve valorizzare i dati già in proprio possesso e accertare in concreto il soggetto tenuto all'adempimento, senza arrestarsi al solo dato formale della mancata variazione anagrafica.
- Quando la decisione di merito si fonda su un presupposto giuridico incompleto e omette l'accertamento dei fatti decisivi, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame in fatto.
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