Cassazione Civile, Ordinanza n. 19688/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto a una professionista i contributi dovuti alla Gestione separata per l’attività svolta nell’anno 2011, a seguito di iscrizione d’ufficio. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo non dovuti i contributi, ma la Corte d’appello di Ancona, su impugnazione dell’INPS, ha riformato la decisione: ha ritenuto legittima l’iscrizione alla Gestione separata e ha individuato nel giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quo della prescrizione quinquennale, escludendo così la prescrizione perché l’avviso di addebito era stato notificato il 28 agosto 2017, mentre la dichiarazione era stata presentata il 1 ottobre 2012. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione dei contributi, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del pagamento della contribuzione e non dalla dichiarazione dei redditi; 2) violazione delle norme sulla Gestione separata e sulla sua iscrizione d’ufficio, contestando la legittimità dell’iscrizione; 3) violazione delle norme sull’evasione contributiva e sull’onere della prova, deducendo che non fosse stata provata una condotta dolosa di omessa denuncia del reddito, e che si trattasse al più di omissione; 4) omesso esame della dedotta decadenza dell’INPS dal potere di iscrivere a ruolo il credito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decorrenza della prescrizione individuata dalla Corte d’appello nel momento della dichiarazione dei redditi. Ha affermato che la dichiarazione non costituisce il presupposto del credito contributivo e che il termine prescrizionale decorre invece dalla scadenza del termine di pagamento della contribuzione dovuta per l’anno di riferimento, tenendo conto degli eventuali differimenti normativi del termine di versamento. Poiché, anche considerando il differimento previsto dal d.P.C.M. del 6 giugno 2012 per i contributi dovuti per l’anno 2011, la notifica dell’avviso di addebito del 28 agosto 2017 era comunque tardiva, la pretesa contributiva risultava prescritta. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione originaria proposta dalla professionista avverso l’avviso di addebito. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito e condannato l’INPS alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo obbligo contributivo per i soggetti ivi indicati.
art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamato quale norma sulla decorrenza/gestione del credito contributivo.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto non dalla dichiarazione dei redditi ma dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato ai fini della legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata.
art. 116, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato per distinguere tra evasione contributiva e mera omissione.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla valutazione/prova dei fatti decisivi.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, in particolare circa la dimostrazione dell’intenzionalità dell’omessa denuncia.
art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato in relazione alla dedotta decadenza dal potere di iscrivere a ruolo il credito contributivo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale con proposta del relatore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 384, comma 2, c.p.c.
applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
d.P.C.M. 6 giugno 2012
considerato quale atto di differimento del termine di versamento dei contributi dovuti per l’anno 2011.
Massime di principio
- In tema di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo riferito all’anno di competenza, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera esternazione di scienza e non il presupposto del credito.
- Ai fini della verifica della prescrizione dei contributi previdenziali occorre considerare anche eventuali differimenti normativi del termine di versamento: il dies a quo si sposta in funzione della proroga, ma resta ancorato alla scadenza del pagamento e non a un atto dichiarativo del contribuente.
- Quando la questione di diritto è già coperta da un orientamento consolidato e dagli atti di causa risultano tutti i dati necessari, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., senza rinvio.
- Se la prescrizione del credito contributivo è maturata prima della notifica dell’avviso di addebito, la pretesa dell’ente previdenziale deve essere respinta, con accoglimento dell’opposizione del contribuente.
- I motivi di ricorso che investono profili ulteriori restano assorbiti quando l’accoglimento di una censura comporta la definizione della lite per prescrizione del credito.
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