Ordinanza n. 191/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della nota prot. n. 25438 del 7.3.2025, con la quale l’ASP ha comunicato alle strutture sanitarie private, che, “nelle more dell’adozione dei budget dell’anno 2025 da parte della Regione Basilicata”, avrebbe acquistato nel mese di gennaio 2025 il 90% delle prestazioni del mese di gennaio 2024, “fatti salvi gli eventuali conguagli”; -della nota prot. n. 30997 del 24.3.2025, con la quale l’ASP ha comunicato alle strutture sanitarie private, che, “nelle more dell’adozione dei budget dell’anno 2025 da parte della Regione Basilicata”, avrebbe acquistato nei mesi di febbraio e marzo 2025 il 90% delle prestazioni dei mesi di febbraio e marzo 2024, specificando che “sono da intendersi a titolo di acconto e saranno oggetto di conguaglio”; -della Del. n. 295 del 28.3.2025 (trasmessa in allegato alla nota aziendale prot. n. 34758 del 3.4.2025), con la quale il Direttore Generale dell’ASP ha assegnato provvisoriamente i tetti di spesa per il primo semestre dell’anno 2025, calcolati nella misura del 50% della produzione liquidata nell’anno 2024: alla Fisioelle S.r.l. è stata liquidata la somma di € 417.450,26 per le prestazioni, da erogare in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: criteri regionali e provvedimenti dell’ASP relativi all’assegnazione dei tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale privata accreditata negli anni 2025 e 2026, nonché atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, le note con cui l’ASP aveva disposto provvisoriamente l’acquisto di prestazioni sanitarie nel 2025 in misura percentuale rispetto alla produzione dell’anno precedente, la deliberazione regionale che aveva stabilito i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2025 e 2026, i conseguenti provvedimenti dell’ASP di assegnazione dei tetti di spesa, gli atti concernenti la sospensione delle prestazioni eccedenti i tetti assegnati, la deliberazione attuativa dell’ASP, la richiesta di dati sul personale per la stipula dei contratti per adesione e una determinazione regionale relativa all’applicazione, dal 2027, di una comunicazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma rileva che l’eventuale annullamento dei criteri regionali e del provvedimento ASP di assegnazione dei tetti avrebbe ripercussioni nei confronti di tutte le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle impugnazioni. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche se appartenenti a branche diverse da quella esercitata dalla ricorrente, in ragione degli effetti potenzialmente generalizzati dell’eventuale annullamento degli atti impugnati. Ha ordinato alla Regione Basilicata di comunicare alla ricorrente, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, i dati identificativi e le sedi o gli indirizzi PEC delle strutture interessate; ha assegnato alla ricorrente ulteriori 10 giorni per effettuare l’integrazione del contraddittorio e altri 10 giorni per depositare la prova dell’adempimento. Ha inoltre autorizzato, ove necessario, la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo l’inserimento dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 20 giorni, il deposito della copia integrale del ricorso presso la casa comunale di Potenza entro i successivi 10 giorni e il deposito della prova degli adempimenti presso la Segreteria del TAR entro gli ulteriori 10 giorni. L’udienza pubblica di merito sarà fissata con separato decreto.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, c.p.a.
le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile
La disposizione richiama, per le notificazioni nel processo amministrativo, la disciplina del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia di notificazione degli atti giudiziari civili.
art. 150, comma 3, c.p.c.
in ogni caso, copia dell’atto vada depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’Ufficio Giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso vada inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
La norma è posta a fondamento delle modalità prescritte dal TAR per l’eventuale notificazione per pubblici proclami.
art. 136, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della comunicazione dell’ordinanza ai difensori delle parti costituite.
art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992
È richiamato nel testo degli atti impugnati quale base dei contratti per adesione con le strutture sanitarie private.
art. 8 sexies d.lgs. 502/1992
È richiamato nel testo degli atti impugnati con riferimento alla remunerabilità delle prestazioni sanitarie entro i tetti di spesa.
art. 25 l. 833/1978
È richiamato per identificare le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate.
Massime di principio
- Quando l’annullamento degli atti impugnati può produrre effetti nei confronti di una pluralità ampia e indeterminata di operatori appartenenti alla stessa categoria regolata, il giudice amministrativo deve assicurare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, anche se operanti in branche o settori specifici diversi da quello del ricorrente.
- Nel giudizio amministrativo, l’integrazione del contraddittorio può essere disposta mediante notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da evocare in giudizio renda difficoltosa o eccessivamente onerosa la notificazione individuale; il giudice deve prescrivere le modalità concrete di pubblicazione, deposito e documentazione dell’adempimento.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami non definisce il merito della controversia: la decisione sulla legittimità degli atti impugnati resta subordinata al perfezionamento degli adempimenti processuali e sarà trattata in una successiva udienza pubblica.
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