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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50325/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/06/2023 che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Bari (18/01/2021, irrevocabile 06/06/2021) per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo che la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio a favore dell'avv. Marco Vignola erano riferite a un diverso procedimento (verbale del 15/03/2018 in procedimento n. 11539/2016) e non al procedimento n. 3616/2017 oggetto della sentenza per cui si chiedeva la rescissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. In sede di rinvio la Corte di appello ha accertato che sussisteva un verbale di identificazione e di elezione di domicilio datato 29/08/2016 nel procedimento n. 3616/2017, con nomina dell'avv. Marco Vignola: pertanto il ricorrente aveva effettivamente nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio per le notificazioni relative al procedimento oggetto della sentenza. Ciò esclude la "incolpevole mancata conoscenza del processo" ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., e rende inammissibile l'istanza di rescissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La norma esclude l'accesso alla rescissione del giudicato per chi abbia volontariamente posto se stesso nelle condizioni di non essere informato del processo (es. nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio senza mantenere contatti informativi). La Corte ha ritenuto che la nomina e l'elezione di domicilio del 29/08/2016 dimostrino che il ricorrente non possa invocare incolpevole ignoranza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Le censure del ricorrente erano basate su vizi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le censure infondate perché i documenti prodotti dimostravano il contrario di quanto sostenuto (esistenza del verbale del 29/08/2016).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; menzionata per contestualizzare il procedimento oggetto della rescissione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza citata in relazione al principio secondo cui, nel rigetto per inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria quando non si ravvisa assenza di colpa nella scelta procedurale del ricorrente.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio costituiscono prova forte della conoscenza del processo e, salvo comprovata e giustificata impossibilità, escludono l'ipotesi di "incolpevole" ignoranza ai fini dell'art. 629-bis c.p.p.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. l'istante deve dimostrare in modo chiaro e documentato di non aver ricevuto notizia del processo e che tale mancata conoscenza sia effettivamente non imputabile a comportamenti volontari o negligenti (es. mancata cura dei contatti con il difensore domiciliatario).
  • In caso di contrasto tra verbali o documenti relativi a date e atti di elezione di domicilio, il giudice verificherà gli atti ufficiali (verbali di identificazione, atti di sequestro, notifiche) e darà prevalenza alla documentazione processuale acquisita; è quindi essenziale, per il ricorrente, fornire documenti probatori coerenti e antecedenti.
  • La proposizione di un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la fondatezza del motivo processuale prima della impugnazione.
  • Se si contesta la validità delle notifiche o l'effettiva elezione di domicilio, è opportuno predisporre fin dall'inizio prove documentali (es. assenza di notifiche presso il domicilio eletto, prova di irreperibilità del difensore) e richiedere l'acquisizione degli atti originali dal fascicolo processuale.

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