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Ordinanza

Ordinanza n. 611/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento di diniego di autotutela avente ad oggetto “Dromone S.r.l. Richiesta di annullamento in autotutela ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/90 della procedura di esclusione dalla V.I.A., Decreto n. 254 del 28.09.2023- (Rif. S.I.L.V.I.A. VER0167-VA).”, emesso dalla Provincia di Varese e notificato a mezzo pec in data 6.8.2024; - del Decreto n. 254 del 28.09.2023 emesso dalla Provincia di Varese – Area Tecnica Settore Ambiente; - di tutti gli atti, anche quelli di estremi non conosciuti, della procedura di verifica di assoggettamento a verifica di impatto ambientale relativi al progetto di realizzazione di un “Nuovo Impianto di trattamento/gestione rifiuti non pericolosi” in Crosio della Valle (VA), via Caregò snc, proposto da Casalucci s.r.l..

Giustizia amministrativa202402978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autotutela relativo alla procedura di esclusione dalla VIA, decreto provinciale di approvazione dell'esito della procedura e ulteriori atti concernenti la verifica di assoggettabilità a VIA per un nuovo impianto di trattamento e gestione di rifiuti non pericolosi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego di autotutela adottato dalla Provincia di Varese, il decreto provinciale relativo alla procedura di esclusione dalla VIA e gli ulteriori atti della verifica di assoggettabilità a VIA riguardante un progetto per un nuovo impianto di trattamento e gestione di rifiuti non pericolosi nel Comune di Crosio della Valle. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una precisazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della situazione e l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e della necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto alla Provincia di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto specifici incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando contestualmente la situazione e segnalando eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie. La Provincia deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati e depositare gli atti impugnati e la documentazione allegata, ove non già depositati. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza è stata comunicata alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancata collaborazione della parte ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione sugli incombenti istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, come manifestazione inequivoca di disinteresse e di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza tra le disposizioni applicate.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia ambientale il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire chiarimenti aggiornati dall'amministrazione e la documentazione relativa agli atti impugnati, quando tali elementi siano necessari per assumere una decisione coerente e per stabilire la calendarizzazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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