Cassazione Civile, Ordinanza n. 28107/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il saldo di tre fatture concernenti la stampa e fornitura di calendari e riviste ispirate al cartone animato Winx Club, poi distribuiti sul territorio francese. L’opponente sosteneva di non essere il reale committente delle prestazioni, affermando che la debitrice fosse un’altra società del medesimo gruppo imprenditoriale. Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello confermava, valorizzando: la tardività di un documento prodotto in primo grado e riproposto in appello; il fatto che le fatture precedenti recassero la medesima intestazione ed erano state pagate; l’indicazione della partita IVA della ricorrente sulle fatture; la circostanza che la ricorrente fosse la società competente alla commercializzazione in Francia del prodotto stampato; l’esistenza di elementi di commistione organizzativa tra le società del gruppo. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che un documento già entrato nel processo in primo grado non potesse essere trascurato e che dovesse comunque valere la nozione di prova indispensabile; con il secondo deduceva violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c., lamentando l’erronea attribuzione dell’onere probatorio sulla titolarità del rapporto e la presunta inversione dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il documento era stato prodotto tardivamente in primo grado e che, nel regime dell’art. 345 c.p.c. applicabile al giudizio, come riformato nel 2012, in appello sono ammesse solo prove documentali nuove che la parte dimostri di non aver potuto produrre prima per causa ad essa non imputabile, senza spazio per il criterio delle prove indispensabili richiamato dalla ricorrente. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, chiarendo che la Corte territoriale non aveva invertito l’onere della prova ex art. 2697 c.c., ma aveva svolto una valutazione del materiale probatorio da cui risultava positivamente che la ricorrente era il soggetto contrattualmente obbligato e beneficiario delle forniture. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme ulteriori previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di appello disciplinato dalla riforma del 2012 non opera il criterio delle prove indispensabili; la produzione di nuovi documenti è consentita solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Il documento prodotto oltre i termini perentori fissati per la definizione del thema probandum è inutilizzabile ai fini decisori.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta non pertinente perché la decisione impugnata si fondava sulla valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito.
art. 116 c.p.c.
La censura è stata ritenuta infondata poiché la Corte di merito ha valutato le prove secondo prudente apprezzamento, senza violare le regole legali di valutazione.
art. 111 Cost.
La norma è stata invocata per denunciare una presunta inversione dell’onere probatorio, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse attribuito alla parte un onere diverso da quello di legge.
art. 2697 c.c.
Non è stata violata perché il giudice di merito non ha deciso in base alla mera assenza di prova, ma ha accertato positivamente, sulla base degli elementi raccolti, la titolarità dell’obbligazione in capo alla ricorrente.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò comporta, nei casi previsti, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha applicato le somme aggiuntive previste per il ricorso rigettato in esito al procedimento accelerato, richiamando il principio per cui la mancata adesione alla valutazione del proponente, poi confermata, integra una forma di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.l. n. 83/2012
La riforma è rilevante ai fini del regime intertemporale dell’art. 345 c.p.c., applicabile alle impugnazioni avverso sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per la disciplina del procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c.
L. n. 228/2012
Ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello assoggettato alla disciplina novellata dell’art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti è consentita solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile; non è più invocabile il generico criterio dell’indispensabilità della prova.
- Il documento tardivamente prodotto oltre i termini perentori fissati nel primo grado non può essere utilizzato in decisione, anche se materialmente entrato nel fascicolo.
- La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito non si limita a colmare una mancanza probatoria, ma accerta positivamente il soggetto obbligato sulla base di un apprezzamento complessivo delle prove.
- Quando l’identificazione del contraente deriva da elementi convergenti del rapporto di fatto e della documentazione commerciale, la contestazione della titolarità dell’obbligazione non sposta automaticamente l’onere della prova sulla controparte in termini diversi da quelli ordinari.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di definizione può giustificare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28091/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28097/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →