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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10680/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva ottenuto finanziamenti europei per interventi di sviluppo rurale e, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, la regione competente aveva revocato il contributo e poi irrogato una sanzione amministrativa per l'illecito di indebito percepimento di erogazioni pubbliche. Il comune aveva opposto l'ordinanza-ingiunzione e, soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) deduzione della violazione della disciplina sulla contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo e conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, assumendo che la contestazione non gli fosse mai stata notificata; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del divieto di ius novorum, oltre che contestazione della valutazione probatoria attribuita alla relazione della Guardia di Finanza e alle risultanze del procedimento penale; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita ammissione in appello di prove nuove, in particolare della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria; 4) violazione degli artt. 345 e 2697 c.c., sostenendo che la regione non avesse assolto il proprio onere probatorio e che la decisione si fosse fondata su una istruzione probatoria inadeguata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente indicata come dedotta nei precedenti gradi di merito. Ha respinto il secondo motivo nella parte in cui denunciava omessa pronuncia e ius novorum, osservando che il tribunale aveva effettivamente risposto alle censure e che la valutazione sulla corretta rendicontazione dei costi costituiva risposta al motivo di appello; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione delle prove, richiamando il limite del sindacato di legittimità e la disciplina della doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché le dichiarazioni testimoniali richiamate erano sopravvenute e, comunque, la decisione si fondava anche su ulteriori elementi istruttori. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 23 dicembre 1986, n. 898

    costituisce la base della sanzione amministrativa per l'indebito percepimento di finanziamenti pubblici richiamata nei provvedimenti impugnati.

  • artt. 14 e 17 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per omessa contestazione/notificazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova.

  • art. 4 D.L. 27 ottobre 1986, n. 701

    invocato dal ricorrente insieme alla disciplina della L. n. 689/1981, senza accoglimento della censura.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto diverse censure inammissibili perché volte alla rivalutazione del merito o perché nuove.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio rilevando che il giudice di appello aveva effettivamente deciso sui motivi devoluti.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per contestare il valore probatorio della relazione della Guardia di Finanza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile/infondata perché attinente alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare l'ammissione di prove nuove in appello; la Corte ha escluso la violazione, osservando che le dichiarazioni erano sopravvenute e che la decisione si fondava anche su altri elementi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere un erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che la doglianza, nella sostanza, mirava a una nuova valutazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la disciplina della 'doppia conforme'; in tale ipotesi il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è soggetto a specifici oneri di allegazione e confronto delle due decisioni.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    indicato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme al giudizio in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei precedenti gradi di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito ometta di decidere su una domanda o un motivo effettivamente devoluto; non sussiste se la sentenza contenga una risposta, anche sintetica, alla censura proposta.
  • La deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., in presenza di doppia conforme, richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e del fatto storico decisivo asseritamente omesso.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testimoni o della concludenza del materiale istruttorio, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell'art. 345 c.p.c. sulle prove nuove in appello non può tradursi in una mera contestazione della valutazione compiuta dal giudice, specie quando gli elementi utilizzati siano sopravvenuti o siano stati comunque integrati da ulteriori riscontri istruttori.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi probatori convergenti, la contestazione di uno solo di essi non è sufficiente a scalfire la ratio decidendi se gli altri restano idonei a sorreggere il convincimento del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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