Cassazione Civile, Ordinanza n. 05146/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita automatica, da parte della banca depositaria, di diritti di opzione relativi a un aumento di capitale di una società quotata, diritti che il cliente aveva acquistato tramite home banking sul proprio deposito amministrato. Il cliente sosteneva di aver predisposto l'operazione per acquistare le azioni e di non essere stato correttamente avvisato della necessità di impartire un ordine scritto e di versare la provvista per evitare la vendita automatica dei diritti. Chiedeva il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, assumendo responsabilità contrattuale o extracontrattuale della banca. La Corte d'appello aveva però escluso la responsabilità della banca, ritenendo che il cliente fosse consapevole della clausola contrattuale e della circolare che prevedevano la vendita in mancanza di istruzioni scritte, e che egli avesse operato autonomamente senza necessità di assistenza. Con il ricorso per cassazione il cliente denunciava: 1) violazione dell'art. 1838 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto chiedere in tempo utile le istruzioni del depositante e che spettasse alla banca provare l'invio della richiesta di istruzioni; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserita mancata contestazione della disponibilità della provvista; 3) violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., perché il funzionario bancario, a conoscenza dell'operazione, avrebbe dovuto informarlo della necessità dell'ordine scritto e delle modalità per non perdere le opzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formulati come censure di violazione di legge e di vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato l'art. 1838 c.c., osservando che in caso di esercizio di diritti di opzione la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante ed eseguirle se riceve i fondi; in mancanza di istruzioni, i diritti vanno venduti per conto del depositante. Ha però valorizzato gli accertamenti di merito secondo cui il cliente aveva operato in autonomia, era consapevole della necessità dell'ordine scritto per clausola contrattuale e aggiornamento Mifid, la circolare era stata inserita nella sua cassetta postale, il prospetto prodotto non equivaleva a un ordine scritto e la provvista era stata contestata. Ne è derivata la conferma della decisione di merito e la condanna del ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1838 c.c.
Nel deposito di titoli in amministrazione, per l'esercizio dei diritti di opzione la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante ed eseguirle se riceve i fondi; in mancanza di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché la ricostruzione della Corte territoriale ha escluso la prova della provvista e ha ritenuto non dimostrata una diversa condotta dovuta della banca.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione non è stato ritenuto violato, poiché la banca aveva contestato l'esistenza della provvista.
art. 1218 c.c.
La responsabilità contrattuale invocata dal ricorrente è stata esclusa alla luce degli accertamenti di fatto che negavano un inadempimento della banca.
art. 1228 c.c.
La responsabilità per fatto del dipendente è stata ritenuta non configurabile, perché non è emerso un comportamento inadempiente del funzionario nella fase dell'operazione autonoma del cliente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- In tema di deposito di titoli in amministrazione, l'art. 1838 c.c. impone alla banca, per l'esercizio dei diritti di opzione, di chiedere in tempo utile le istruzioni del depositante e di eseguirle se riceve i fondi; in assenza di istruzioni, la banca deve procedere alla vendita dei diritti per conto del depositante.
- L'ordine scritto richiesto dalla disciplina contrattuale e dalla regolamentazione del rapporto non può essere sostituito da documenti contabili o riepilogativi che non manifestino una volontà autorizzativa inequivoca.
- Il principio di non contestazione opera solo se il fatto allegato non sia stato contestato dalla controparte; ove la parte convenuta abbia tempestivamente contestato un fatto decisivo, non può dirsi violato l'art. 115 c.p.c.
- Quando il cliente opera autonomamente e in piena consapevolezza delle modalità dell'operazione, non è configurabile una responsabilità della banca per mancata assistenza o informazione ulteriore, se dagli accertamenti di merito risulta già adempiuto l'obbligo informativo previsto dal rapporto.
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