Cassazione Penale, Sentenza n. 01895/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede esecutiva, ha rigettato la domanda di annullamento o non esecutività dell'ingiunzione a demolire emessa il 17/01/2025 in esecuzione della sentenza irrevocabile del 17/12/1993 che ordinava la demolizione di tre manufatti. La ricorrente deduceva la sussistenza di istanze di condono/sanatoria (presentate nel 2004) con oblazione e oneri versati e documentazione del Comune attestante la congruità dei versamenti e l'assenza di motivi ostativi, nonché violazioni degli artt. 655, 665 e 666 c.p.p. e difetto di istruttoria/sospensione dell'ordine di ingiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto dell'istanza di annullamento/sospensione dell'ingiunzione a demolire. Ha ritenuto che la sospensione dell'ordine di demolizione, dopo sentenza irrevocabile, sia ammessa solo se sussistono elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile l'imminente rilascio del permesso in sanatoria; il pagamento dell'oblazione successivo al giudicato non estingue il reato né comporta automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione. Poiché la ricorrente non ha allegato elementi concreti di rapida definizione amministrativa (le istanze risalgono al 2004 e la sentenza è irrevocabile da oltre trent'anni), il giudice dell'esecuzione ha legittimamente formulato un giudizio prognostico negativo. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumentato per colpa.
Norme richiamate
art. 20 lett. c), legge n.47 del 1985 (oggi art. 44, comma 1, lett. c, d.P.R. n.380/2001)
art. 20 lett. c), legge n. 47 del 1985 (oggi art. 44, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 380/2001)
Norma sostanziale sulla disciplina delle opere abusive; la condanna originaria è stata pronunciata sulla base di tale disposizione che comportava anche l'ordine di demolizione.
art. 31 d.P.R. n.380/2001
Regola l'efficacia dell'ordine di demolizione e la possibilità di sospensione/revoca in relazione alla sopravvenuta istanza di sanatoria: la revoca è vincolata al rilascio del permesso in sanatoria.
art. 38, comma 3, legge n.47/1985 e art. 32, comma 25, d.l. n.269/2003 (conv. legge n.326/2003)
art. 38, terzo comma, legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art. 32, comma 25, d.l. n. 269 del 2003
Stabilisce che l'oblazione versata dopo il passaggio in giudicato non produce effetti estintivi totali sulla pena: l'efficacia estintiva del condono è limitata alla sentenza definitiva e non estingue automaticamente l'esecuzione della pena o l'ordine di demolizione.
artt. 655, 665 e 666 c.p.p.
Norme del processo esecutivo penale e dell'istruzione dell'istanza di esecuzione; richiamate dalla ricorrente per censurare il procedimento esecutivo e l'assenza di adeguata istruttoria, ma interpretate dalla Corte nel senso che il giudice dell'esecuzione valuta la prognosi sui tempi ed esiti dell'istruttoria amministrativa.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di versamento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato e aumentato la somma per colpa del ricorrente, ai sensi della normativa vigente.
art. 1, comma 64, legge n.103/2017
Consente l'aumento, oltre il massimo edittale, della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando €3.000,00.
Massime di principio
- La sospensione o revoca di un ordine di demolizione pronunciato con sentenza irrevocabile è possibile solo se esistono elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile, in tempi brevi, il rilascio di un provvedimento amministrativo (permesso in sanatoria) incompatibile con l'ordine di demolizione.
- Il pagamento dell'oblazione dopo il passaggio in giudicato non estingue il reato né comporta automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione; l'efficacia del condono è limitata fino alla sentenza definitiva.
- In sede esecutiva il ricorrente non deve provare immediatamente il fatto ma ha l'onere di allegare elementi concreti che consentano al giudice di compiere una prognosi favorevole sulla rapida definizione dell'istanza amministrativa; allegazioni generiche o domande di condono da anni non bastano.
- L'inerzia o ritardo dell'amministrazione nell'istruttoria non implica automaticamente la sospensione dell'esecuzione penale: occorre valutare la prevedibilità e la tempistica del rilascio del titolo in sanatoria.
- Ricorsi esecutivi manifestamente infondati o presentati con negligenza possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'onere delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende, aumentate se ricorre responsabilità per colpa.
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