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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28575/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare). Il ricorrente deduceva due motivi: 1) motivazione apparente e carenza probatoria in relazione al dolo specifico richiesto dalla fattispecie (sosteneva che la Corte d'Appello non aveva specificamente dimostrato la coscienza e volontà di arrecare un ingiusto profitto o un pregiudizio ai creditori; contestava l'uso di elementi quali l'irreperibilità e versamenti/prelievi indicati per l'anno d'imposta 2012, sostenendo che tali elementi dimostrerebbero al più cattiva gestione e che alcuni fatti potrebbero non essere riconducibili al periodo in cui era amministratore, essendo diventato amministratore il 15/03/2012); 2) inosservanza ed errata applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo (chiedeva che, a seguito dell'annullamento con rinvio, il giudice si fosse espressamente pronunciato e motivato circa il dolo specifico).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia adeguatamente colmato le lacune indicate dalla sentenza rescindente, fornendo motivazione logica e puntuale circa il dolo specifico. La Corte ha valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza relativi all'anno d'imposta 2012 (versamenti e prelevamenti non giustificati, elementi positivi di reddito non dichiarati per complessivi euro 145.915,31, clima tizzatori acquistati e non rinvenuti, acquisti dal fornitore non rinvenuti) e la mancata tenuta/occultamento delle scritture contabili, nonché la sopravvenuta irreperibilità dell'imputato e la denuncia di furto delle scritture ritenuta inattendibile. Questi elementi, considerati nel loro insieme e alla luce della temporalità prossima alla dichiarazione di fallimento, sono stati ritenuti idonei a dimostrare la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori e quindi il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Riferita alla fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta "specifica": per la configurabilità è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; tale dolo può essere desunto dalla condotta complessiva, inclusa l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture, unitamente ad ulteriori indici di fraudolenza (es. passivo rilevante, distrazione di beni, operazioni senza documentazione) e alla sopravvenuta irreperibilità dell'amministratore purché accompagnata da altri elementi.

  • art. 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; qui invocate dal ricorrente per dedurre inosservanza e errata applicazione della legge penale (lett. b) e motivazione apparente o carente in punto di fatto o di diritto (lett. e)). La Corte ha ritenuto le censure infondate alla luce della motivazione integrativa fornita dalla sentenza di merito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    più pronunce (Sez.5, n.18634/2017; Sez.5, n.26379/2019; Sez.5 n.18320 del 07/11/2019; Sez.5 n.10968 del 31/01/2023; Sez.5 n.2228 del 04/11/2022)

    Richiamati i consolidati principi interpretativi: l'occultamento delle scritture contabili integra, se finalizzato a recare pregiudizio ai creditori, la bancarotta documentale fraudolenta 'specifica'; la semplice irreperibilità dell'amministratore è di per sé insufficiente a dimostrare il dolo specifico, salvo che sia accompagnata da altri indici di fraudolenza (passivo significativo, distrazione di beni, operazioni prive di documentazione) che permettano di inferire la volontà di arrecare pregiudizio.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta documentale fraudolenta "specifica" non basta la sola mancanza di contabilità o la semplice insolvenza: occorre dimostrare il dolo specifico, che può essere desunto da un quadro indiziario complessivo (es. occultamento delle scritture, distrazione di beni, operazioni senza fattura, prelievi/versamenti non giustificati, passivo rilevante) e dalla loro prossimità temporale alla dichiarazione di fallimento.
  • L'irreperibilità dell'amministratore non prova da sola il dolo specifico; diventa significativo quando si accompagna ad altri indici di fraudolenza (passivo rilevante, distrazione beni, omissioni documentali, operazioni sospette).
  • Le operazioni fiscalmente o contabilmente anomale (cedimenti non documentati, beni acquistati e non rinvenuti, prelievi/versamenti non giustificati) costituiscono indici importanti e cumulabili con l'omessa tenuta delle scritture per inferire la volontà di ledere i creditori.
  • La prova del dolo specifico può essere data anche per mezzo di prove indiziarie e ricostruzione logico-giuridica: non è sempre necessario che ogni singola operazione abbia datazione perfetta, purché il complesso degli elementi consenta una valutazione attendibile dellazione dell'amministratore nel periodo rilevante.
  • In difesa, è utile provare l'assenza di collegamento temporale o causale tra le condotte contestate e la gestione dell'imputato (documentare date, deleghe, cessioni precedenti, fornire giustificativi dei movimenti bancari, dimostrare l'assenza di distrazione di beni), mentre per l'accusa è fondamentale ricostruire il nesso temporale e funzionale tra le operazioni anomale e la situazione di crisi precedenti il fallimento.

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