Cassazione Civile, Ordinanza n. 05896/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso desumibile dalla memoria depositata dalla ricorrente, collegata all'adesione alla definizione agevolata e alla volontà di rinuncia. Non essendo verificabile in modo univoco la corrispondenza tra quanto versato per la rottamazione e gli atti oggetto del giudizio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato varie cartelle esattoriali, un avviso di accertamento esecutivo e l'intimazione di pagamento ad essi collegata, oltre ad ulteriori cartelle rispetto alle quali aveva opposto l'estratto di ruolo. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendolo proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti. In appello la contribuente aveva contestato tale impostazione, sostenendo la distinzione tra formazione dell'atto e sua notifica, e aveva inoltre dedotto l'inesistenza dell'intimazione per difetto di sottoscrizione, nonché vizi nella nomina del difensore del concessionario per la riscossione. In cassazione la parte contribuente ha proposto due motivi, ma prima dell'udienza ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia e manifestando la volontà di rinunciare al ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, anche quando collegata all'adesione a una definizione agevolata e alla volontà di rinuncia, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando dagli atti non è possibile verificare in modo univoco la correlazione tra il pagamento effettuato in sede di definizione agevolata e gli atti impositivi o esattoriali oggetto del giudizio, la Corte può limitarsi a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità fondata su sopravvenuta carenza di interesse, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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