Cassazione Civile, Ordinanza n. 27036/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta da una creditrice, ammessa al passivo di una procedura fallimentare iniziata nel 1997 e chiusa nel 2020, per l'asserita eccessiva durata del procedimento. La Corte d'appello, in sede monitoria, aveva riconosciuto un indennizzo di euro 8.160,00. Il Ministero aveva proposto opposizione sostenendo che l'indennizzo non spettasse perché il credito della ricorrente era stato integralmente pagato entro il termine di ragionevole durata di sei anni dall'ammissione al passivo. La Corte d'appello di opposizione accoglieva tale tesi, revocava il decreto monitorio e condannava altresì la ricorrente alle spese e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione della L. n. 89/2001 e delle norme costituzionali e convenzionali richiamate, assumendo che l'indennizzo dovesse spettare per la durata complessiva della sua partecipazione al fallimento; (2) violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, poiché la procedura era durata complessivamente 16 anni oltre il termine ragionevole; (3) nullità del decreto per mancanza del sillogismo giudiziale, contestando che l'integrale pagamento del credito escludesse il diritto all'indennizzo, potendo al più incidere sulla sua quantificazione; (4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., negando i presupposti della condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle procedure fallimentari, il dies ad quem del periodo di ragionevole durata coincide con il momento in cui il credito ammesso al passivo è soddisfatto integralmente; solo in caso di soddisfacimento parziale o mancato pagamento il termine coincide con la definitività del decreto di chiusura del fallimento. Ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che, sulla base del prospetto del curatore, aveva accertato l'integrale pagamento del credito entro sei anni dall'ammissione al passivo, con conseguente insussistenza del presupposto per l'equa riparazione. Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., la Corte ha ribadito che essa è una sanzione autonoma, applicabile d'ufficio in caso di soccombenza, fondata su una condotta oggettivamente abusiva e non sulla prova di dolo o colpa grave; la valutazione della Corte d'appello sulla consapevolezza dell'infondatezza della domanda è stata ritenuta di merito e non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2
La domanda di equa riparazione presuppone la sussistenza di un danno da irragionevole durata del processo, salvo i casi tassativi di esclusione richiamati dalla legge.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis
Nelle procedure fallimentari il termine di ragionevole durata si collega al soddisfacimento del credito ammesso al passivo, con conseguente esclusione o delimitazione del diritto all'indennizzo se il credito è stato pagato integralmente entro il termine ragionevole.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sulle ipotesi di esclusione dell'indennizzo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sulle ipotesi di esclusione dell'indennizzo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-septies
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sulle ipotesi di esclusione dell'indennizzo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1
Per le procedure fallimentari il danno indennizzabile e la durata irragionevole vanno valutati tenendo conto del momento di integrale soddisfacimento del creditore ammesso al passivo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
Il termine per proporre la domanda di equa riparazione ha natura processuale e decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento o del rigetto del reclamo, se esperito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare nullità della decisione per mancanza di motivazione/sillogismo giudiziale.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sua violazione è stata dedotta come causa di nullità del decreto per asserita mancanza del ragionamento decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 11 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla compatibilità della decisione con il quadro costituzionale e convenzionale.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla ricorrente tra le norme convenzionali asseritamente violate.
art. 6, par. 2, CEDU
Richiamato dalla ricorrente tra le norme convenzionali asseritamente violate.
art. 13 CEDU
Richiamato dalla ricorrente tra le norme convenzionali asseritamente violate.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna ha natura pubblicistica, autonoma rispetto alla responsabilità aggravata dei commi 1 e 2, ed è applicabile d'ufficio in caso di soccombenza quando la parte abbia agito o resistito in modo oggettivamente abusivo o pretestuoso.
artt. 98 e 99 l. fall.
Richiamati per sostenere la possibile revoca delle somme ammesse al passivo, ma la Corte non ha ritenuto tale rilievo idoneo a incidere sul principio applicato al caso concreto.
Massime di principio
- Nelle procedure fallimentari rilevanti ai fini dell'equa riparazione, il periodo di ragionevole durata si arresta al momento in cui il creditore ammesso al passivo ottiene l'integrale soddisfacimento del proprio credito; solo se il credito resta in tutto o in parte insoddisfatto, il termine finale coincide con la definitività del decreto di chiusura del fallimento.
- La data del soddisfacimento integrale del creditore ha natura sostanziale e serve a determinare la durata della procedura e l'eventuale danno indennizzabile, mentre il termine per proporre la domanda ex legge Pinto ha natura processuale e decorre dalla definitività del provvedimento di chiusura o del reclamo.
- Il pagamento integrale del credito può incidere direttamente sulla spettanza dell'indennizzo, non soltanto sulla sua quantificazione, se esso interviene entro il limite di ragionevole durata fissato per la procedura.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede la prova del dolo o della colpa grave in senso tradizionale, ma presuppone una condotta processuale oggettivamente abusiva o pretestuosa; la valutazione del giudice di merito su tale abuso è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
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