Cassazione Penale, Sentenza n. 38807/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il decreto del Questore (09/11/2023) che imponeva a Carmelo Bontà il divieto di accesso agli impianti sportivi per 4 anni e l'obbligo di presentarsi periodicamente presso il Commissariato. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione del diritto al contraddittorio perché la convalida è stata disposta dal GIP il 13/11/2023 alle ore 10:00, mentre il provvedimento del Questore era stato notificato il 11/11/2023 alle ore 10:55 — quindi non è decorso il termine minimo di 48 ore concesso all'interessato per depositare memorie; 2) violazione del diritto di difesa per non aver considerato la memoria difensiva trasmessa via PEC il 13/11/2023 alle ore 13:30, con la quale si contestava l'assenza di precedenti specifici e lo stato di incensuratezza e si chiedeva una rivalutazione della pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida è stata effettuata prima del decorso del termine minimo di 48 ore dalla notifica, violando il diritto al contraddittorio cartolare. Sulla base della giurisprudenza consolidata, tale violazione integra nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione (dichiarata inefficace la parte del provvedimento del Questore concernente l'obbligo di presentazione). La Corte ha dichiarato l'ultroneità dell'esame del secondo motivo in conseguenza della decisione rescindente. Sono state disposte le comunicazioni di rito al Questore di Catania.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 178, lett. c) c.p.p.
La Corte ha interpretato che la violazione del termine minimo di 48 ore, a garanzia del contraddittorio cartolare, integra la nullità prevista dall'art. 178, lett. c) c.p.p., determinando l'annullamento senza rinvio della convalida del provvedimento del Questore relativo all'obbligo di presentazione
Massime di principio
- Quando il Questore dispone un provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione, l'interessato ha diritto a un contraddittorio cartolare pari al termine di 48 ore concesso al PM per richiedere la convalida; il GIP non può convalidare prima del decorso di tale termine.
- La convalida disposta prima delle 48 ore dalla notifica viola il diritto di difesa e comporta nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., con conseguente annullamento senza rinvio della parte della convalida riguardante l'obbligo di presentazione.
- Se è prodotto un atto difensivo (es. memoria via PEC) entro il termine utile, il mancato esame da parte del giudice può costituire un motivo di violazione del diritto di difesa; tuttavia, se un vizio procedurale più grave (es. nullità per decorso del termine) rende la decisione rescindente, l'ulteriore esame può risultare superfluo.
- La pronuncia può essere limitata soltanto alla misura interessata dal vizio (es. inefficacia solo dell'obbligo di presentazione), lasciando eventualmente ferme altre misure se non viziati proceduralmente.
- Pratica difensiva consigliata: conservare prove di notifica (data/ora), presentare memorie entro 48 ore dalla notifica, inviare e conservare PEC e chiedere espressamente al GIP l'iscrizione e la valutazione delle memorie per tutelare il diritto al contraddittorio.
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