Cassazione Penale, Sentenza n. 3729/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art.10 d.lgs. n.74/2000). Quattro censure principali: 1) vizi di qualificazione giuridica (la condotta sarebbe stata omessa tenuta di scritture, illecito amministrativo ex art.9 d.lgs. n.471/1997, non occultamento/distruzione ai sensi dell'art.10 d.lgs. n.74/2000); 2) violazione del principio ne bis in idem (doppio giudizio penale/amministrativo); 3) vizio di motivazione in relazione all'art.133 c.p. per applicazione di pena superiore al minimo senza adeguata motivazione; 4) violazione/insufficiente motivazione ex artt.69 e 62-bis c.p. sul diniego delle attenuanti e valutazione dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo, ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art.10 d.lgs. n.74/2000 perché i giudici di merito hanno accertato l'effettiva produzione di reddito e volume d'affari (mediante spesometro e acquisizione di copie di fatture dai clienti) e il rinvenimento di fatture presso terzi rende logico dedurre l'occultamento o la distruzione degli esemplari mancanti. Sul secondo motivo, relativo al ne bis in idem, la censura è stata ritenuta generica e inammissibile: mancavano elementi probatori sulla irrogazione e sulla definitività di una sanzione amministrativa corrispondente e la censura non era stata devoluta in appello. Il terzo motivo (art.133 c.p.) è stato respinto come manifestamente infondato: la pena inflitta (1 anno e 10 mesi) è prossima al minimo edittale (1 anno e 6 mesi), così che la motivazione del giudice di merito risultava adeguata; tra l'altro i giudici avevano richiamato i precedenti penali. L'ultimo motivo (artt.69 e 62-bis c.p.) è stato dichiarato inammissibile per genericità: il giudice di merito ha fornito motivazione logica e congrua sul diniego delle attenuanti, potendo fondarsi sui precedenti penali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Punisce chi, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di obbligatoria conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La fattispecie richiede la preesistenza della documentazione e la sua effettiva distruzione o occultamento; la presenza dell'esemplare di fattura presso il cliente può far desumere l'occultamento/distruzione dell'esemplare mancante.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 9
Sanziona amministrativamente l'omessa tenuta delle scritture contabili. Tale illecito è distinto dalla fattispecie penale di art.10 d.lgs. n.74/2000: l'omessa tenuta non integra automaticamente il reato di occultamento/distruzione se non risulta che la documentazione sia stata effettivamente istituita e poi occultata o distrutta.
codice penale, art. 133
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena. La Corte ricorda che la graduazione della pena è discrezionale e che quando la pena è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice si attenua; motivazioni generali e riferimenti a precedenti penali possono essere sufficienti.
codice penale, art. 69
Riguarda le circostanze che possono incidere sul trattamento sanzionatorio. La Corte conferma che il giudice di merito può negare le attenuanti generiche con motivazione congrua anche senza valutare esaustivamente ogni singolo elemento favorevole.
codice penale, art. 62-bis
Disciplina le circostanze attenuanti di cui all'art.62-bis. La Corte ritiene legittimo il diniego delle attenuanti sulla base dei precedenti penali, che consentono un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 649
Richiamato nel contesto del principio ne bis in idem; la Corte richiede specificità probatoria e decisionale per poter applicare il divieto di doppia punizione.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4
Principio internazionale del ne bis in idem richiamato: impedisce la doppia punizione per lo stesso fatto, ma la sua applicazione richiede che sia accertata la corrispondenza fattuale e la definitività delle decisioni amministrative o penali.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 50
Richiama il principio del ne bis in idem nell'ordinamento UE; la Corte richiede prove concrete e specifiche per darne applicazione in sede di ricorso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 comma 3
Indica gli obblighi di conservazione delle fatture e documenti ai fini IVA; la Corte utilizza tale norma per qualificare le fatture come documenti di obbligatoria conservazione rilevanti ai fini penali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22 comma 3
Norma sull'obbligo di conservazione per fini di accertamento delle imposte sui redditi; contribuisce a definire quali documenti siano penalmente rilevanti.
codice civile, art. 2214 comma 2
Richiama obblighi civilistici di conservazione contabile che, insieme alle norme fiscali, aiutano a definire la tutela documentale rilevante per il reato fiscale.
Massime di principio
- Per configurare il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art.10 d.lgs. n.74/2000) è necessario dimostrare che la documentazione sia stata previamente istituita e poi occultata o distrutta; l'omessa tenuta è invece in linea di principio illecito amministrativo (art.9 d.lgs. n.471/1997).
- La presenza di copie di fatture presso terzi (clienti) o evidenze da controlli incrociati e spesometro può legittimare la conclusione che gli esemplari mancanti dell'emittente siano stati occultati o distrutti.
- Il principio ne bis in idem può impedire una duplicazione sanzionatoria solo se è provato che esista una sanzione amministrativa corrispondente, definitiva, e che i fatti siano coincidenti: chi invoca il ne bis in idem deve fornire elementi concreti e specifici.
- In cassazione le censure generiche e non documentate sono frequentemente dichiarate inammissibili; i motivi devono essere chiari e predisposti con elementi specifici per consentire il sindacato giurisdizionale.
- Quanto alla determinazione della pena, se la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice di merito è meno stringente; ragioni generali e il richiamo ai precedenti possono essere adeguati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche su precedenti penali: il giudice non è tenuto a valutare esaustivamente ogni singolo elemento favorevole purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- Se si ritiene che la condotta sia mera omissione di tenuta delle scritture (illecito amministrativo), occorre produrre elementi che dimostrino l'assenza di documentazione preesistente; senza tali elementi la qualifica penale può essere confermata sulla base di prove indirette.
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