Cassazione Penale, Sentenza n. 32236/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Notaro era stato condannato per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo) in relazione a una manovra di svolta a sinistra con omessa precedenza che ha causato la collisione con il motociclo condotto da Trasolini Emanuele, deceduto. La sentenza di merito aveva ritenuto violate le norme del codice della strada (art. 140, comma 1; art. 145, comma 2; art. 154, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b)) e aveva valorizzato la ricostruzione peritale secondo cui al momento dell'inizio della svolta il motociclo si trovava a circa 23,05 metri e percorreva tale distanza in circa 1 secondo alla velocità stimata di 83 km/h, non lasciando tempo utile al conducente del motociclo per evitare l'impatto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (i) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale perché, a suo dire, la manovra del camion era quasi ultimata e la velocità del motociclista doveva essere considerata determinante; (ii) estinzione del reato per prescrizione alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte d'appello fosse adeguatamente motivata e costituisse valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, condizioni non riscontrate. In particolare, la perizia e i dati oggettivi (velocità del motociclo 83 km/h; distanza stimata 23,05 m; tempo di percorrenza circa 1 secondo; assenza di tracce di frenata; testimonianze sul forte rumore della collisione) hanno permesso alla Corte di merito di ritenere provata l'omessa precedenza e l'idoneità causale della condotta dell'imputato rispetto all'evento morte. Per effetto dell'inammissibilità non è stato esaminato il motivo relativo alla prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 589 comma 2
Norma che punisce l'omicidio colposo; è il titolo di reato contestato al ricorrente.
Codice della Strada, art. 140 comma 1
"principio informatore della sicurezza"
Richiama il generale obbligo di comportamento volto a garantire la sicurezza della circolazione e costituisce parametro per valutare la condotta imprudente del conducente.
Codice della Strada, art. 145 comma 2
Disciplina l'obbligo di dare la precedenza in specifiche manovre; la sua violazione è stata ritenuta elemento centrale della responsabilità.
Codice della Strada, art. 154 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b)
"cambiamento di direzione e corsia"
Norme che regolano le modalità di svolta e il cambio di direzione/corsia; la loro violazione integra la colpa in caso di manovra pericolosa senza le cautele previste.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principio di sindacato limitato)
In cassazione non sono sindacabili gli apprezzamenti di fatto e la valutazione della prova compiuti dal giudice di merito se sorretti da adeguata motivazione; sono invece ammissibili censure per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- La ricostruzione fattuale di un incidente stradale (dinamica, distanze, velocità, nesso causale) spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- L'omessa precedenza nell'eseguire una svolta a sinistra è gravemente rilevante quando l'altro veicolo era visibile e a distanza tale da rendere la manovra pericolosa; dati oggettivi (calcolo delle distanze/tempi, assenza di frenate, testimonianze) rafforzano la responsabilità del manovrante.
- La sola velocità tenue o non eccessiva del danneggiato non esclude automaticamente la responsabilità dell'automobilista che non rispetta la precedenza; per interrompere il nesso causale la condotta sopravvenuta deve innescare un processo causale autonomo ed eccentrico rispetto a quello originato dall'imputato.
- Le questioni processuali come la prescrizione vanno sollevate e sviluppate in modo ammissibile; se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali o per limiti del sindacato di legittimità, tali questioni non vengono esaminate nel merito.
- In fase difensiva, contestare la "plausibilità" di una diversa ricostruzione senza dimostrare un vizio motivazionale manifesto difficilmente otterrà accoglimento in Cassazione.
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