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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33589/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Nel giudizio di merito una società aveva ottenuto la condanna al rilascio di un appartamento sito in Reggio Calabria occupato senza titolo da un soggetto che aveva, a sua volta, proposto domanda riconvenzionale di usucapione, respinta sia in primo grado sia in appello. Contro la sentenza d'appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, un errore circa l'oggetto del giudicato e la titolarità del bene: sosteneva che solo una parte dell'immobile insistesse sulla particella indicata dai giudici e che la restante parte ricadesse su un terreno demaniale; da ciò faceva discendere, da un lato, che la pronuncia avrebbe attribuito diritti solo su una porzione del fabbricato, lasciando incerta la titolarità della restante parte, e, dall'altro, la pretesa necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato italiano, quale litisconsorte necessario. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. e che le censure, invece di porre questioni di diritto, miravano a contestare l'esame e la valutazione del materiale probatorio compiuti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l'intero ricorso fosse viziato dalla violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., per insufficiente e confusa esposizione dei fatti e per la mancata individuazione di una vera questione di diritto. Le doglianze erano costruite come critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove, profili non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e autosufficiente del fatto processuale e dei motivi, con specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.

  • art. 375 c.p.c.

    Nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, il giudizio di cassazione è normalmente destinato alla definizione in camera di consiglio, salvo ipotesi eccezionali di particolare rilevanza della questione di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la forma ordinaria di trattazione camerale del ricorso, alla quale la Corte ha ricondotto la presente decisione.

  • art. 391-quater c.p.c.

    È richiamato come ipotesi eccezionale che può giustificare la trattazione non camerale, ma non ricorre nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del contributo unificato cui si rapporta l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve rispettare rigorosamente i requisiti di contenuto-forma: l'esposizione dei fatti deve essere chiara, completa e autosufficiente, e i motivi devono individuare specifiche questioni di diritto, non meri dissensi sulla ricostruzione fattuale.
  • Non è consentito usare il ricorso per cassazione come strumento di rivalutazione del materiale probatorio o di censura dell'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
  • La deduzione di un litisconsorzio necessario deve emergere come questione giuridica effettiva e non come semplice conseguenza di una contestazione sull'oggetto della prova o sulla ricostruzione dei confini e della titolarità del bene.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 375 c.p.c., la trattazione camerale è il modello ordinario; la pubblica udienza richiede una particolare rilevanza della questione di diritto o altre ipotesi eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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