Cassazione Penale, Sentenza n. 34991/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1° aprile 2026 aveva accolto l'istanza del condannato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., riconoscendo la continuazione tra due condanne irrevocabili: quella per concorso esterno in associazione mafiosa, relativo a fatti protrattisi fino al 2009, e quella per corruzione, relativa a fatti commessi durante la detenzione iniziata nel 2014. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto i fatti corruttivi espressione di una continuità nel modo di esercitare l'attività politica e di un rapporto clientelare già consolidato, nonostante precedenti decisioni irrevocabili avessero negato la continuazione. Il Procuratore generale ha denunciato violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione: la generica comunanza del modus operandi o degli interessi perseguiti non dimostrerebbe che, al momento del fatto associativo, i successivi episodi corruttivi fossero stati programmati nelle loro linee essenziali; inoltre, l'intervallo temporale e il carattere contingente delle condotte legate alla detenzione deporrebbero contro una deliberazione unitaria. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, in relazione agli artt. 81, 132 e 133 c.p. e 671 c.p.p., l'eccessività dell'aumento di pena di due anni e dieci mesi disposto per la continuazione. Ha invocato la modestia della controprestazione corruttiva, la natura ordinaria dei beni introdotti in carcere, la collaborazione e l'ammissione dei fatti, le attenuanti generiche e la già elevata pena di dieci anni per il reato associativo, contestando inoltre la motivazione sulla gravità e sull'allarme sociale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse confuso la continuazione con una generica inclinazione a delinquere, con il collegamento funzionale delle condotte agli interessi dell'associazione e con la valutazione cautelare del rischio di reiterazione. La distanza tra la condotta associativa, conclusa nel 2009, e gli episodi corruttivi connessi alla detenzione iniziata nel 2014, insieme alla loro natura contingente e occasionale, escludeva nel caso concreto l'unificazione in continuazione; mancava inoltre la prova che i fatti corruttivi fossero stati specificamente previsti e deliberati sin dall'origine e fossero diretti al rafforzamento del sodalizio. Il ricorso del condannato, incentrato sulla misura dell'aumento di pena, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse conseguente all'annullamento dell'ordinanza. Non sono state disposte condanne alle spese né alla Cassa delle ammende, poiché la sopravvenuta carenza d'interesse derivava da causa non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Com’è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
La continuazione richiede che, già al momento del primo reato, quelli successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali; il collegamento tra le condotte o la loro comune funzionalità non sostituisce la prova di tale deliberazione originaria.
art. 671 c.p.p.
Com’è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone la stessa verifica approfondita richiesta nel giudizio di cognizione, diretta ad accertare la programmazione originaria dei reati successivi.
art. 110 c.p.
La sua responsabilità si fonda esclusivamente sulla prestazione di un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
Il concorrente esterno risponde in ragione di un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso.
art. 416-bis c.p.
E, se la giurisprudenza esclude che la stessa partecipazione all'associazione sia idonea a dimostrare l'anticipata ideazione dei reati-fine, non v’è ragione per soggetto esterno all'organizzazione, il cui rapporto con essa si caratterizza proprio per l'occasionalità o comunque per la non appartenenza stabile al sodalizio.
La qualità di concorrente esterno nell'associazione mafiosa, al pari della partecipazione associativa, non dimostra di per sé che i diversi reati siano stati ideati in anticipo nell'ambito di un unico disegno criminoso.
art. 132 c.p.
La norma è richiamata nell'esposizione del motivo del ricorso del condannato, ma la Corte non ne offre un'interpretazione né la applica autonomamente.
art. 133 c.p.
La norma è richiamata nell'esposizione del motivo del ricorso del condannato, ma la Corte non ne offre un'interpretazione né la applica autonomamente.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa che accerti la programmazione, al momento del primo reato, dei successivi almeno nelle loro linee essenziali. Omogeneità dei reati, comunanza del bene protetto, prossimità temporale o identità del movente non bastano, da soli, a dimostrare un'unica deliberazione originaria.
- Quando tra i reati intercorre una significativa distanza temporale, si presume, salvo prova contraria, che gli ulteriori fatti non fossero stati specificamente progettati al momento del reato originario; quanto più ampio è l'intervallo, tanto meno probabile è una programmazione unitaria, in assenza di elementi contrari.
- La continuazione tra reato associativo e reati-fine è astrattamente possibile, ma la partecipazione all'associazione e l'inserimento dei fatti nel più ampio contesto delle attività del sodalizio non provano di per sé l'unicità del disegno criminoso. Restano esclusi i reati-fine derivanti da circostanze contingenti o occasionali, se non risulta la loro previsione originaria.
- La strumentalità di un reato al rafforzamento dell'associazione o la sua corrispondenza a un metodo abituale di gestione degli interessi del sodalizio non equivale alla continuazione: occorre provare la previsione unitaria e specifica del singolo episodio sin dall'origine.
- Per il concorrente esterno, l'accertamento della continuazione richiede particolare rigore: la comune riferibilità di più condotte agli interessi della medesima associazione non dimostra un programma criminoso individuale unitario, dovendosi verificare se i singoli episodi fossero stati deliberati originariamente o siano derivati da autonome decisioni legate a esigenze contingenti.
- La valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione non dimostra la preordinazione dei reati ai fini della continuazione: si tratta di valutazioni riferite a istituti e presupposti distinti.
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