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Sentenza

Sentenza n. 1201/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano di Assistenza Individuale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto di Agira, recante la dimissione della paziente e l’attivazione di un’assistenza domiciliare integrata di III livello

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’amministratore di sostegno della paziente ha impugnato il Piano di Assistenza Individuale del 24 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e l’adozione di misure cautelari monocratiche. Il piano disponeva la dimissione della paziente a decorrere dal 21 marzo 2026, ritenendo che, pur essendo stata presa in carico per declino cognitivo con turbe comportamentali, apparisse calma e tranquilla e potesse quindi essere assistita mediante un percorso di assistenza domiciliare integrata di III livello, rivolto anche ai familiari e ai caregiver con supporto psicologico. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a riferire che il provvedimento era stato censurato sotto diversi profili.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia al giudizio il 20 marzo 2026. Il precedente decreto presidenziale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare monocratica, rilevando l’assenza di un valido documento attestante l’autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione del giudizio. In applicazione degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione delle circostanze concrete e della materia trattata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state sentite.

  • art. 56 c.p.a.

    istanza ex art. 56 c.p.a.

    Riguarda la richiesta di misure cautelari monocratiche; nel caso concreto il Presidente ha dichiarato il non luogo a provvedere per l’assenza di un valido documento relativo all’autorizzazione del giudice tutelare.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ai sensi degli artt. 35, co. 2 lett. c) c.p.a. e 84 c.p.a., il giudizio deve dichiararsi estinto

    Costituisce, unitamente all’art. 84 c.p.a., il fondamento processuale della dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    ai sensi degli artt. 35, co. 2 lett. c) c.p.a. e 84 c.p.a., il giudizio deve dichiararsi estinto

    Disciplina la rinuncia al ricorso e consente la dichiarazione di estinzione del giudizio quando la rinuncia sia ritualmente effettuata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti e depositata nel giudizio determina, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., l’estinzione del processo.
  • Quando il giudizio è definito per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in considerazione delle concrete circostanze del caso e della materia trattata.
  • La definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata ex art. 60 c.p.a. è possibile anche quando la causa viene dichiarata estinta per rinuncia, purché le parti siano state previamente sentite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità

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