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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20468/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità dipende dal fatto che i motivi dedotti sono estranei al caso concreto, non essendo stato celebrato un giudizio di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ma un processo con rito ordinario.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di furto e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la decisione di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile anche del reato di furto in abitazione. Con un unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 444 c.p.p. e vizio di motivazione. La censura viene tuttavia ritenuta non pertinente, perché il ricorso muove da presupposti relativi all'applicazione della pena su richiesta, mentre il processo è stato definito con rito ordinario.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La norma invocata dal ricorrente è ritenuta inconferente, perché riguarda l'applicazione della pena su richiesta delle parti, istituto non pertinente al giudizio definito con rito ordinario.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la decisione di merito mediante argomentazioni fondate su un istituto processuale non applicato nel caso concreto, quando le doglianze risultino quindi non pertinenti rispetto al rito effettivamente seguito.
  • La deduzione di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione non consente l'ammissibilità del ricorso se la censura presuppone, senza base nel fascicolo processuale, un procedimento diverso da quello effettivamente celebrato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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