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Sentenza

Sentenza n. 4581/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma IX, Direzione Tecnica, E.Q. Servizio Attuazione Urbanistica, Ufficio procedimenti edilizi e sportello unico edilizio telematico del 21.11.2025, rep. CN/2572/2025, prot. CN/162956/2025, avente ad oggetto: “Determinazione di chiusura definitiva con esito negativo della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) relativa all'installazione di un impianto Fotovoltaico a terra, di produzione di energia (F.E.R.) della potenza nominale pari a 4.516,59 Kwp sito in Roma Via della Selvotta snc, su area identificata in Catasto al Foglio n. 1181, p.lle 173, 293 e 311”, comunicata via P.E.C. in data 4.12.2025; - della nota di Roma Capitale, Municipio IX Eur, Direzione Tecnica, Ufficio Procedimenti Edilizi e Sportello Unico Telematico del 7.10.2025, prot. n. CN-N° 138285, avente ad oggetto: “Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 co. 2, della Legge n. 241/1990 prot. CN 57004 del 22.04.2025 relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per “l'installazione di un impianto Fotovoltaico a terra di produzione di energia (F.E.R.) della potenza nominale pari a 4.516,59 Kwp sito in Roma in Via della Selvotta scnc su area identificata in Catasto con F. 1181 p.lla 173, 293, 311” Richiedente: soc. Edil Quark Srl Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ex art. 14 c. 2 Legge 7 agosto 1990 n. 241”, comunicata in pari data; - di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il parere del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. n. MIC/MIC_SS-ABAP-RM/27/08/2025/0048278-P.

Giustizia amministrativa202515033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: chiusura negativa della Conferenza di servizi relativa alla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, nonché il presupposto parere paesaggistico negativo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale di chiusura della Conferenza di servizi e la successiva determinazione dirigenziale di esito negativo, deducendo la violazione degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, dell’art. 3 e degli artt. 14 e seguenti della l. n. 241/1990, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. L’impianto, inizialmente progettato con potenza di 4.050 kW e poi oggetto della procedura per una potenza nominale di 4.516,59 kWp, ricadeva in un’area qualificata come idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2, del d.lgs. n. 199/2021, anche in ragione della prossimità alla stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna. La ricorrente ha contestato che il Comune avesse recepito acriticamente il parere negativo della Soprintendenza, trattandolo come vincolante, senza svolgere una propria istruttoria né bilanciare l’interesse alla realizzazione dell’impianto da fonte rinnovabile con la tutela paesaggistica. Ha inoltre dedotto che il parere paesaggistico si fondava su valutazioni generiche riferite all’intero contesto della Campagna Romana e non alla concreta area di intervento, caratterizzata dalla presenza di cave, discarica, sottostazione elettrica e tralicci di alta tensione, né considerava adeguatamente la compromissione e l’antropizzazione dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, ordinando a Roma Capitale e al Ministero della Cultura di rideterminarsi sull’istanza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha rilevato che l’inserimento dell’area tra quelle idonee ex lege non rende automaticamente illegittima ogni valutazione paesaggistica negativa, ma impone che il bilanciamento tra sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela del paesaggio sia compiuto nel procedimento, mediante un’istruttoria concreta e una motivazione rafforzata ove si intenda disattendere la destinazione normativa di idoneità. Nel caso concreto, la Soprintendenza aveva formulato considerazioni astratte sul valore paesaggistico della Campagna Romana, sulle visuali verso i Colli Albani e sull’impatto dimensionale dell’impianto, senza confrontarsi specificamente con la situazione dei luoghi e con la contiguità alla stazione elettrica, elemento che aveva contribuito alla qualificazione dell’area come idonea. Il Comune, a sua volta, si era limitato a richiamare per relationem il parere negativo, ritenendolo sostanzialmente vincolante e dichiarando di non avere margini per discostarsene, senza svolgere un’autonoma valutazione né ponderare complessivamente gli interessi coinvolti. Sono state quindi ritenute fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione e di mancato bilanciamento degli interessi. Roma Capitale e Ministero della Cultura sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 2, d.lgs. n. 199/2021

    Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee: […] c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio [...]

    La qualificazione legislativa dell’area come idonea costituisce una linea di indirizzo favorevole alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili; il bilanciamento con la tutela paesaggistica deve essere svolto concretamente nel procedimento e l’eventuale decisione difforme richiede una motivazione rafforzata.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 199/2021

    tener conto delle esigenze di tutela del paesaggio

    Le esigenze paesaggistiche devono essere considerate nel procedimento, ma la tutela del paesaggio non consente di prescindere dalla valenza normativa dell’area idonea e dal necessario bilanciamento concreto degli interessi.

  • art. 6 d.lgs. n. 28/2011

    La disposizione è richiamata quale disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata per l’impianto da fonte rinnovabile.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e adeguata; non è sufficiente il mero richiamo acritico a un parere negativo privo di autonoma valutazione amministrativa.

  • artt. 14, comma 2, e 14-bis l. n. 241/1990

    Disciplinano la Conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, nell’ambito della quale l’amministrazione procedente deve comporre e ponderare le posizioni degli enti coinvolti.

Massime di principio

  • La qualificazione legislativa di un’area come idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non elimina la necessità di considerare la tutela paesaggistica, ma impone che il conflitto tra gli interessi sia risolto mediante un’istruttoria concreta riferita alla specifica area e al progetto.
  • La decisione amministrativa che intenda negare l’autorizzazione a un impianto FER localizzato in un’area idonea ex lege deve contenere una motivazione rafforzata, fondata su evidenti e specifiche ragioni ostative riferite al concreto contesto territoriale e progettuale.
  • Il parere negativo dell’autorità paesaggistica non può essere recepito dal Comune come automaticamente vincolante quando la disciplina dell’area idonea richiede una valutazione complessiva degli interessi coinvolti; l’amministrazione procedente deve svolgere un’autonoma istruttoria e motivare il bilanciamento finale.
  • Un parere paesaggistico non soddisfa l’obbligo di istruttoria e motivazione se si limita a descrivere genericamente il valore dell’intero contesto paesaggistico e l’impatto astratto dell’opera, senza esaminare le caratteristiche specifiche dell’area di intervento, le opere esistenti e le misure di mitigazione concretamente proposte.
  • La motivazione per relationem della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi è illegittima quando l’amministrazione si limita a richiamare un parere negativo senza esplicitare una propria valutazione delle posizioni emerse e senza operare la ponderazione tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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